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Vendita a clienti consumatori: quando non è richiesto lo scontrino o la ricevuta fiscale

Vendi oggetti a clienti consumatori: quando non sei obbligato allo scontrino o ricevuta fiscale

 

Affinchè l’attività di vendita al dettaglio (o consumatori finali) generi l’obbligo di attivare la partita Iva e di tutti gli obblighi conseguenti (es.: comunicazione al Suap del comune; iscrizione al registro imprese della camera di commercio, posizioni previdenziale Inps ed assicurativa Inail, eccetera) è necessario accertarne i requisiti imprenditoriali.

E’ bene ricordare che, affinchè si identifichi l’attività commerciale per cui sono necessari tali adempimenti, occorre accertare soprattutto l’elemento presupposto dell’esercizio professionale (ossia, abituale) dell’attività commerciale. Questo è uno dei tre requisiti riconosciuti dall’art. 2082 cod. civ. per identificare l’imprenditore.

Inoltre, l’art. 1 del DPR nr. 633/72 (decreto IVA) dispone che l’Iva “… si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”. Come si osserva, è presupposto l’esercizio dell’attività imprenditoriale così come definita dall’art. 2082 cod. civ.

Al successivo art. 2 del DPR nr. 633/72, “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.” Perciò, tutto ciò che si vende (in regime d’impresa) è presupposto per l’applicazione della normativa sull’Iva.

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In sostanza, se la cessione di beni – in cambio del relativo prezzo – costituisce attività abituale che riguarda beni di propria produzione o acquistati da altri produttori o da grossisti, allora si identifica l’attività commerciale da cui discende l’obbligo di: aprire la partita Iva, iscrivere la ditta l registro imprese ed aprire una posizione Inps ed Inail (eventuale poiché non obbligatoria per il titolare senza dipendenti).

Le vendite sono certificate, in alternativa, da:

  • scontrino fiscale
  • ricevuta fiscale

La fattura (elettronica), invece, deve essere emessa qualora il cliente ne faccia richiesta al momento della conclusione della vendita (pagamento alle casse del negozio).

Tuttavia, non tutte le vendite soggiacciono all’obbligo di certificazione: ecco le situazioni in cui non è obbligatorio emettere scontrino o ricevuta fiscali.

E-commerce (o vendita a distanza)

Nella vendita a distanza, ossia senza la presenza fisica delle parti (venditore e consumatore), sono equiparabili al commercio elettronico indiretto (B2C) e, dunque, sono esentate dall’obbligo di certi cazione dei corrispettivi. Perciò, è sufficiente annotare gli incassi nel relativo registro dei corrispettivi.
Ciò è stato confermato anche nella risposta nr. 9/2019 fornita dall’Agenzia delle Entrate ad una società che dispone di molteplici canali di vendita privi di registratori di cassa.

Importante

Tuttavia, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, permane l’obbligo di invio quotidiano dei corrispettivi telematici poiché esso rappresenta un autonomo obbligo, la cui violazione è sanzionata (art. 2 co 6 D. Lgs. nr. 127/2015). A tal proposito, il DM del 10/05/2019 del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), ha chiarito il rinvio al 2020 dell’obbligo della comunicazione elettronica dei corrispettivi giornalieri. E ciò al fine di non tediare oltremisura le piccole attività commerciali che avranno, perciò, più tempo per adeguarsi all’obbligo elettronico.

 

Cessioni e prestazioni particolari

Ci sono particolari beni che, vista la loro natura, la normativa vigente non richiede (ossia, esonera) l’obbligo di certificazione. Infatti, l’art. 2 del DPR nr. 696/96 definisce l’elenco delle cessioni non soggette all’obbligo di certificazione.

Fermo restando l’obbligo dell’annotazione nel registro dei corrispettivi (e della comunicazione telematica dei corrispettivi rinviata al 2020 come da richiamato DM MEF del 10/05/2019), ecco l’elenco delle vendite esonerate dall’obbligo di certificazione:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;

c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonchè i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonchè in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle societa’ di intermediazione mobiliare;

n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita’ di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s) le prestazioni rese da fumisti, nonche’ quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

ii) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita’ montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita’ sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche’ dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita’ pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 36-vicies decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148);

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste.

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche’ quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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