PER LA DEDUZIONE DELLE SPESE CARBURANTI SERVE LA FATTURA ELETTRONICA E PAGAMENTI TRACCIATI
La Legge di Bilancio 2018, dal 1° luglio 2018, aveva introdotto l’obbligo, da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburanti tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d del DPR 633/72).
Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indretaibilità ai fini IVA.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- mezzi di pagamento elettronici previsti all’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
addebito diretto; - bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l’Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.
D’altronde, il MEF si era già pronunciato sul concetto proprio con D.M. 4 agosto 2016 art. 3.
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Pertanto, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’IVA è necessario:
- fattura elettronica emessa dal distributore di carburanti
- pagamento con mezzi tracciati anche in un momento successivo al rifornimento
Ciò non vale per i soggetti in regime forfettario (e vecchi “minimi”) per i quali le spese sono forfetizzate, l’Iva comunque indetraibile e – per ora – esonerati dalla fatturazione elettronica.
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