L’Exposure Draft OIV 2/2025 “La valutazione dei danni connessi ad attività economiche” prova a mettere in fila, in modo “da perito”, la catena logica che spesso nei giudizi si rompe: causalità economica → scenario “but for” → differenziali → attualizzazione coerente → convalida (dimostrabilità). Se salti un anello, la stima diventa opinione.
1) Inquadramento: non è “solo” un tema di numeri
Il documento parte da un punto che in aula si vede sempre: l’economia non è deterministica e nei casi complessi la causalità può essere solo probabile, non “certa e lineare”. Quindi l’esperto deve spiegare quali conseguenze sono attribuibili con elevata probabilità al comportamento dannoso, tenendo conto anche di concorso del danneggiato e contenimento del danno.
Qui sta la prima “novità culturale” del paper: non basta quantificare. Prima bisogna reggere l’urto su nesso causale e perimetro (cosa entra e cosa resta fuori).
2) Metodo “passo per passo”: la sequenza che regge in CTU/CTP
L’OIV ricostruisce una sequenza logica che, tradotta operativamente, è questa:
- provare l’esistenza del torto e la sua natura, inclusi profili di concorso del danneggiato;
- costruire lo scenario alternativo (“but for”): cosa sarebbe ragionevolmente accaduto senza illecito/inadempimento;
- isolare i differenziali rispetto al reale, separando l’effetto dell’evento da fattori esterni;
- stimare il periodo di danno (finito, non finito, indefinito);
- interrompere correttamente la “chain of causation” secondo causalità giuridica, evitando derive infinite.
Nota pratica: è qui che si vincono (o perdono) le cause. Se la tua perizia parte direttamente dal DCF senza aver “blindato” anche il perimetro, la controparte ti smonta con due domande.
3) Causalità economica: probabilità “da giurista” vs probabilità “da statistico”
L’OIV distingue due approcci:
- probabilità logica induttiva (più vicina al ragionamento giuridico, basata su forza delle evidenze);
- determinazione quantitativo-statistica (quando ci sono dati e misurazioni sufficienti).
E introduce un punto-chiave da contenzioso: per dimostrare la causalità economica serve una “ragionevole certezza” intesa come “più probabile che non”. Ma la probabilità “lavora diversamente” tra:
- causalità (serve superare la soglia del “più probabile che non”);
- misura del danno (dove può entrare anche la perdita di chance, pure sotto il 51%, se la chance è concreta).
4) Quali voci di danno entrano davvero (e quali sono le trappole)
Il paper richiama la struttura classica:
- danno emergente: perdita patrimoniale e costi conseguenza dell’evento (con attenzione a criteri “minor valore vs costo di riparazione”, e al tema della spesa eccessivamente gravosa);
- lucro cessante: mancato guadagno come ricchezza futura “potenziale” e quindi più problematica da dimostrare; spesso stimata via confronto tra flussi “but for” e flussi effettivi;
- perdita di chance e danno reputazionale/immagine (danno non patrimoniale) quando supportabili;
- disgorgement (ingiusto arricchimento) in certe violazioni, ad esempio proprietà intellettuale;
- passing-on: esempio tipico in danni da cartello, dove l’impresa può aver trasferito a valle l’overcharge riducendo o azzerando l’effettiva perdita.
Sul passing-on, il taglio OIV è coerente con la prassi antitrust europea: la Commissione UE ha pubblicato guida pratica sulla quantificazione del danno e linee guida specifiche sul passing-on per supportare giudici e parti. (Competition Policy)
5) Interesse positivo vs interesse negativo: perché cambia il modello di stima
Il documento ribadisce che il criterio cambia a seconda del titolo:
- inadempimento contrattuale: tendenzialmente interesse positivo (mettere il danneggiato nella situazione in cui sarebbe stato se il contratto fosse stato adempiuto), con mancati ricavi al netto dei costi non sostenuti;
- illecito extracontrattuale: interesse negativo (ripristino della situazione precedente al torto).
E segnala un fatto “da vita vera”: spesso l’interesse negativo è scelto anche per ragioni probatorie, perché stimare con ragionevole certezza l’interesse positivo può essere più duro.
6) Periodo di danno: finito, non finito, indefinito
Il paper propone una regola operativa chiara:
- nel contratto, il periodo di riferimento è normalmente la durata contrattuale e i rinnovi realistici;
- nell’extracontratto, il periodo è il tempo necessario a recuperare la condizione originaria;
- se non recuperabile (o recuperabile con sforzo sproporzionato), si entra in prospettiva indefinita;
- danno a vita indefinita anche quando compromette l’esistenza stessa del business.
7) Analisi differenziale: il cuore tecnico (e il cuore delle contestazioni)
L’OIV insiste sulla logica differenziale: guardare solo a costi, ricavi, investimenti e rischi che cambiano tra scenario “but for” e realtà; il resto è rumore.
E distingue le seguenti situazioni tipiche:
7.1 Lesioni “essenzialmente patrimoniali”
Quando il focus è su beni, opere, macchinari, vizi, ritardi, con danno emergente e (a volte) lucro cessante più o meno esteso.
7.2 Compromissione di uno scenario economico
Quando la lesione colpisce un segmento o l’intero sistema di generazione dei risultati, con peso centrale del lucro cessante.
7.3 Scenario economico “virtuale”
Quando la controfattualità è più fragile perché l’iniziativa non era ancora “operativa” (chance, JV, progetti). Esempio: joint venture eolica dove serve stimare il valore di mercato di un’azienda “non costruita” tramite business plan virtuale, dati di settore, comparabili, parametri da quotate.
8) Attualizzazione: la regola che evita errori grossolani
Punto molto utile (e spesso disatteso): non è razionale “alzare il tasso” per prudenza se quello che vuoi misurare è il valore che si sarebbe realizzato nello scenario rivendicato. Il tasso deve essere coerente con lo scenario rivendicato in ottica di mercato.
Altri due passaggi operativi:
- se si ipotizza capitalizzazione intermedia dei flussi fino a fine periodo danno (“investimenti virtuali”), si sta implicitamente assumendo capital rationing del danneggiato, condizione normalmente non prevedibile dalle controparti;
- da liquidazione a pagamento: interessi legali senza capitalizzazione e, se del caso, rivalutazione, secondo principi generali.
Nota fiscale (spesso ignorata)
In linea di principio le analisi andrebbero svolte al lordo imposte, ragionando poi su coerenza tra tassazione del risarcito e deducibilità del risarcitore, e su differenze di aliquota tra scenari.
9) “Dimostrabilità” e strumenti di convalida: qui l’OIV alza l’asticella
Il paper tratta la stima del danno come una valutazione che deve reggere gli stessi test di credibilità di un piano industriale. E propone strumenti di convalida in base al “driver” principale del business.
9.1 Business market driven: macro e parametri di settore
Uso di correlazioni e regressioni, ma con rigore tecnico e test di significatività, e soprattutto verifica che le condizioni storiche siano ragionevolmente ripetibili nel futuro proiettato.
9.2 Business guidati da intangibili
Serve documentare risorse di management, marketing, tecnologia, capitale umano, compatibilità finanziaria; possibile uso di modelli di “scoring” degli asset immateriali (quali-quantitativo).
9.3 Business dipendenti dall’assetto competitivo
Le ipotesi devono essere compatibili con reazioni dei competitor (esempio OIV: in prodotti poco differenziati certe crescite “a prezzi invariati” sono poco credibili).
9.4 Gestione dell’incertezza
Tre strumenti “da manuale” ma qui calati nel danno:
- sensitivity analysis
- scenario analysis
- campionamento casuale (Monte Carlo)
(Il Monte Carlo non è frequente nella prassi, ma può dare risultati interessanti quando ci sono le condizioni per usarlo bene).
9.5 Società quotate: event study
Per società con titoli quotati, la reazione del prezzo a annunci/eventi può aiutare sia nel test di causalità economica sia nella misura del danno quando configurabile come perdita di valore di mercato.
10) Collegamento con la prassi europea (utile nelle cause “competition”)
Il passaggio OIV sul passing-on è perfettamente allineato al fatto che, in ambito antitrust, la quantificazione richiede distinguere tra overcharge pagato, overcharge trasferito a valle e possibili effetti-volume. Su questo la Commissione UE ha pubblicato sia una guida pratica sia linee guida sul passing-on. (Competition Policy)
Per un inquadramento economico-metodologico più ampio, resta un riferimento classico anche il lavoro OCSE sulla quantificazione del danno alla concorrenza per corti e autorità. (OECD)
Conclusioni operative: come usare il Paper 2/25 “in studio” (senza farsi male)
Se lo applichi bene, il documento ti porta a tre regole d’oro:
- Prima la causalità, poi i flussi. Se non isoli l’effetto dell’evento, il DCF è solo scenografia.
- Coerenza interna del modello. Scenario, differenziali, tasso, imposte, interessi. Se una parte è “prudente” e l’altra “aggressiva”, la perizia non sta in piedi.
- Dimostrabilità e replicabilità. Assunzioni appoggiate a dati, comparabili, regressioni significative, documenti, e spiegazione del perché.
Se hai una controversia (civile, societaria, contrattuale o antitrust) in cui il punto vero è quantificare e non “parlare”, serve una perizia che regga su metodo, dati e coerenza finanziaria.

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