Fallimento: inammissibilità del credito del sindaco che ha omesso la corretta vigilanza

La Corte Suprema di Cassazione ha emesso l’ordinanza nr. 31753 del 10/12/2024 relativa a un ricorso riguardante l’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il caso riguarda un membro del collegio sindacale di una società fallita che ha richiesto l’ammissione al passivo per il compenso non ricevuto. Il fallimento ha eccepito l’inadempimento del sindaco per violazione dei doveri di controllo.

  • Richiesta di ammissione al passivo: Un sindaco ha richiesto l’ammissione al passivo del fallimento per un compenso di 50.752,00 euro, vantando un privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c.. Il compenso si riferisce al periodo tra l’1/5/2016 ed il 30/4/2018.
  • Eccezione di inadempimento: Il Fallimento ha contestato la richiesta, eccependo che il sindaco non ha adempiuto ai suoi doveri di controllo, in particolare riguardo alla ritardata emersione delle perdite e al mancato ribaltamento delle perdite sui soci.
  • Decisione del Tribunale: Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, ammettendo il sindaco al passivo per 23.199,99 euro, ritenendo che il sindaco avesse svolto la sua funzione di controllo e che le eccezioni del Fallimento fossero generiche.
  • Ricorso in Cassazione: Il Fallimento ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione del Tribunale. I motivi del ricorso riguardavano:
    • La violazione delle norme sulla competenza in relazione all’accertamento della responsabilità del sindaco.
    • La violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito alla sospensione del giudizio.
    • La violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. in merito all’onere della prova dell’inadempimento.
    • La violazione o falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2395, 2403, 2403 bis, 2406, 2407 2409, 1176 cod.civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
  • Decisione della Cassazione: La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso, rigettando il primo e il secondo. La Corte ha affermato che:
    • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può eccepire l’inadempimento del creditore per ottenere il rigetto della domanda.
    • L’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore è un’eccezione riconvenzionale volta al rigetto della domanda del creditore.
    • Il curatore, in questi casi, deve contestare l’inadempimento del professionista, mentre quest’ultimo ha l’onere di dimostrare di aver adempiuto correttamente.
    • Il professionista deve provare di aver vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori, attivando i poteri inerenti alla carica. Non è sufficiente il mero espletamento burocratico delle attività previste dalla legge, ma è necessario adottare tutti gli atti utili e necessari per una vigilanza efficace.
    • Il diritto al compenso non è automatico, ma richiede l’accertamento dell’effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte.
    • Il dovere di vigilanza dei sindaci si estende al regolare svolgimento dell’intera gestione sociale e non si limita al controllo formale della documentazione.
    • I sindaci devono esercitare tutti i poteri istruttori e impeditivi a loro affidati dalla legge, inclusa la segnalazione alle autorità competenti.
  • Conseguenze della decisione: La Cassazione ha cassato il decreto del Tribunale, rinviando la causa al Tribunale di Napoli Nord per un nuovo esame, con diversa composizione, che dovrà valutare se il sindaco ha effettivamente vigilato sulle condotte degli amministratori e ha reagito adeguatamente alle irregolarità riscontrate

In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il sindaco, per avere diritto al compenso, deve dimostrare di aver adempiuto diligentemente ai suoi doveri di vigilanza e non può limitarsi a un controllo meramente formale. L’onere della prova dell’esatto adempimento spetta al sindaco, non al curatore del fallimento.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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