La Cassazione affronta (sen. 29746 del 11/11/2025) uno dei temi più dibattuti nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): la possibilità per il socio fideiussore di accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII., La Suprema Corte, confermando l’orientamento della Corte d’Appello di Brescia, ha rigettato il ricorso di una debitrice che chiedeva l’omologazione del piano, nonostante i debiti derivassero da garanzie prestate a favore di società di cui era socia di maggioranza ed ex amministratrice.
L’evoluzione della nozione di consumatore nell’art. 2 CCII
Dal punto di vista normativo, la Cassazione chiarisce che la definizione di “consumatore” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. e) del CCII non si discosta sostanzialmente dalla precedente disciplina della Legge 3/2012 o dal Codice del Consumo. Il legislatore ha infatti inteso mantenere la distinzione tra chi agisce per scopi estranei all’attività professionale e chi, invece, opera in un contesto imprenditoriale. La novità testuale che include il socio di società di capitali non deve trarre in inganno: non si tratta di una “patente di consumatore” automatica per ogni socio, ma di una precisazione che richiede comunque una valutazione sull’inerenza del debito.
Il concetto di “collegamento funzionale” e la garanzia strumentale
L’elemento cardine della decisione risiede nel cosiddetto collegamento funzionale. Secondo gli Ermellini, la qualifica di consumatore deve essere esclusa quando la fideiussione non è un atto di sostegno esterno o privato, ma uno strumento volto a rafforzare l’attività d’impresa altrui in virtù di un interesse professionale o gestionale. Nel caso di specie, la ricorrente deteneva partecipazioni rilevanti (80% e 60%) e aveva ricoperto cariche amministrative fino a pochi giorni prima del rilascio delle garanzie. Tali elementi rendono la fideiussione un atto funzionale all’impresa, escludendo la natura “privata” del debito necessaria per accedere alle tutele del consumatore.
Riflessioni critiche: oltre l’automatismo del garante
Come avvocato impegnato da decenni in queste procedure, osservo con favore il consolidamento di questo orientamento che supera la vecchia teoria del “professionista di riflesso” (dove il garante era professionista solo perché lo era il garantito). Tuttavia, la Cassazione impone oggi un rigoroso accertamento in fatto che i tribunali devono compiere caso per caso. Non basta essere una persona fisica per essere “consumatore”: se il debito intercetta un interesse imprenditoriale — legato a una partecipazione non trascurabile o a ruoli di gestione — la via del piano del consumatore resta preclusa. Questa sentenza ammonisce i debitori e i loro consulenti sulla necessità di una corretta separazione dell’imputazione funzionale dei debiti prima di adire le procedure di sovraindebitamento.
Analogia finale
Per comprendere meglio: la qualifica di consumatore è come un abito sartoriale; non basta indossarlo per sembrare tali, deve essere tagliato esclusivamente su misure “private”. Se l’abito presenta anche solo una cucitura o un tessuto proveniente dal mondo dell’impresa in cui si ha un interesse diretto, quell’abito diventa una divisa da lavoro, rendendo impossibile presentarsi al tribunale come semplici cittadini-consumatori.








