Banche e copie dei contratti: la Cassazione stringe la morsa. Ecco perché l’Art. 119 TUB non ti salverà.

copia del contratto bancario
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Se pensavi che ottenere la copia del tuo vecchio contratto bancario fosse un diritto automatico garantito “sempre e comunque” fino alla chiusura del conto, ti sbagliavi. O meglio, la giurisprudenza sta cambiando rotta e l’orientamento che emerge dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, segna un punto di svolta critico per chi si appresta a fare causa alla propria banca.

Il grande equivoco dell’art. 119 TUB

Per anni, la strategia standard è stata quella di richiedere alla banca la documentazione ex art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB), che obbliga l’istituto a fornire copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

La Cassazione, però, ha tracciato una linea rossa invalicabile. L’Art. 119 TUB riguarda le “operazioni“, non il “contratto”.

Secondo la Corte, il documento contrattuale è l’atto costitutivo del rapporto, non un documento contabile. Le operazioni bancarie sono l’esecuzione del contratto (prelievi, bonifici, addebiti), ma non si identificano con esso.

Di conseguenza, il diritto di ottenere copia delle operazioni dell’ultimo decennio non si estende alla copia del contratto originario. Questo significa che fondare una richiesta di accesso agli atti sul solo art. 119 TUB per ottenere il contratto firmato 15 o 20 anni fa è una strategia giuridicamente debole.

Il principio “One Shot”: hai già avuto la copia?

Il ragionamento dei Giudici di Legittimità è tranciante: il diritto alla consegna del contratto nasce dall’art. 117, comma 1, TUB, il quale prevede che un esemplare sia consegnato al cliente al momento della stipula.

Qui sorge la criticità enorme per il cliente:

  • la norma non prevede che la banca, una volta consegnato l’esemplare alla firma, sia tenuta a rilasciarne ulteriori copie in futuro;

  • se il cliente ha ricevuto la copia all’epoca (e la banca riesce a provarlo, magari con una firma per ricevuta), non può pretendere di esercitare il diritto una seconda volta solo perché ha smarrito il documento.

In caso di smarrimento, la Cassazione suggerisce una via molto più impervia: l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che però può essere richiesto solo dentro un processo già avviato e non in fase stragiudiziale.

La tagliola della Prescrizione: attenzione alle date

Il punto più pericoloso dell’Ordinanza 251/2026 riguarda il termine entro cui si può richiedere la copia del contratto (nel caso in cui non sia mai stata consegnata).

Fino a ieri, molti tribunali ritenevano che tale diritto durasse fino a 10 anni dalla chiusura del conto. La Cassazione ha demolito questa tesi.

Ecco la nuova realtà:

  • se il contratto non è stato consegnato, il diritto a ottenerlo si prescrive in 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso;

  • la prescrizione decorre dal perfezionamento del negozio, non dalla fine del rapporto bancario.

Questo significa che se avete firmato un contratto di conto corrente nel 2010 e non ne avete copia, oggi, nel 2026, il vostro diritto a richiederlo ex art. 117 TUB è irrimediabilmente prescritto.

Le tre criticità letali per il cliente in causa

Alla luce di questa pronuncia, ecco i rischi concreti che ogni cliente deve valutare prima di agire:

  1. impossibilità di verifica preventiva: se il contratto è vecchio (oltre 10 anni) e non lo avete conservato, la banca potrebbe legittimamente rifiutarsi di consegnarlo prima della causa. Questo vi costringe ad avviare un contenzioso “al buio”, senza sapere se nel contratto originale vi siano effettivamente clausole nulle o usuraie;

  2. l’onere della prova ribaltato: se agite in giudizio sostenendo di non aver mai ricevuto il contratto, ma sono passati più di 10 anni dalla stipula, la banca eccepirà la prescrizione del diritto alla consegna;

  3. il rischio dell’art. 210 c.p.c.: affidarsi all’ordine di esibizione del giudice durante la causa è un azzardo. Il giudice potrebbe respingere la richiesta se ritiene che la parte avrebbe potuto procurarsi il documento con l’ordinaria diligenza o se la richiesta appare meramente esplorativa.

Conclusione: come difendersi oggi?

Nonostante la Cassazione abbia dichiarato inammissibile il ricorso della banca nel caso specifico per motivi procedurali (la banca non era stata specifica nel contestare la consegna), il principio di diritto enunciato è chiaro e severo.

Se state pianificando un’azione per anatocismo o usura su rapporti datati:

  • non basatevi solo sull’art. 119 TUB per i contratti;

  • verificate se avete tracce della mancata consegna originaria;

  • preparatevi a una battaglia processuale dove la conservazione dei documenti cartacei diventerà l’ago della bilancia.

 

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