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Organo di controllo e strumenti di gestione della crisi

Introduzione

L’Organo di Controllo Interno è un assetto organizzativo essenziale nelle imprese.

Le disposizioni dell’articolo 25 octies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza insieme all’articolo 2086 del cod. civ. conferiscono il potere di un’attività di controllo più INVASIVA da parte dell’Organo di Controllo, il quale è responsabile della valutazione dei primi segnali di crisi e della tempestiva comunicazione di questi all’organo amministrativo.

Per Organo di controllo si intende:

  • per le SPA: il collegio sindacale; il consiglio di sorveglianza o il comitato per la gestione e il controllo;
  • Per le SRL: il collegio sindacale o il sindaco unico.

Funzioni dell’Organo di Controllo

Il nuovo codice della Crisi e dell’Insolvenza è molto chiaro nel definire quale compito essenziale dell’Organo di Controllo il:

  • prevenzione della crisi;
  • conservazione della continuità aziendale.

Per assolvere ai suoi compiti l’Organo di Controllo ha subito un rafforzamento delle sue responsabilità e l’inquadramento come organo di garanzia.

Le recenti normative hanno acceso ai riflettori su due importanti problemi che caratterizzano le imprese odierne:

  • l’inadeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;
  • la lotta alla mancanza di liquidità.

Strettamente collegati tra loro, questi aspetti determinanti nella manifestazione della crisi di impresa, devono essere affrontati con validi strumenti di controllo e gestione finanziaria.

L’organo di controllo ha bisogno di ricevere aggiornamenti dai vari organi in tempo reale.

Pertanto, il legislatore, fornisce una serie di strumenti che consentono l’emersione anticipata e tempestiva della crisi, indicando le attività che possono essere intraprese per superare tali difficoltà e garantire la continuità aziendale.

La segnalazione dell’organo di controllo

L’articolo 25 octies del CCII attribuisce all’organo di controllo il dovere di:

  • segnalare tempestivamente la sussistenza degli indizi di pre-crisi;
  • verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente.

L’intervento dell’organo può avvenire su diversi livelli:

  1. una prima fase di monitoraggio e vigilanza degli adeguati assetti, anche attraverso valutazioni non strettamente economiche-finanziarie;
  2. seconda fase di pre-insolvenza dove l’organo incentiva gli amministratori a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a effettuare una funzione consultiva e informativa sulle trattative con i creditori;
  3. l’ultima fase riguarda la vigilanza, che può portare l’organo di controllo a ricorrere all’istanza di liquidazione giudiziale qualora si verificassero violazione nella fase precedente.

Attivazione degli strumenti di allerta

L’organo di controllo ha bisogno di ricevere in tempo reale un importante flusso di informazioni per poter assolvere ai suoi dovere da parte da tutti gli organi, ma anche fa fonti esterne all’impresa come le banche e gli istituti di credito.

Le informazioni sono necessarie per verificare l’adeguato assetto della società e consentire il monitoraggio costante della capacità di produzione di cassa per il controllo dell’equilibrio finanziario dell’impresa.

Il CCII introduce nuovi strumenti di allerta, come il test pratico e la lista particolareggiata, che consentono di identificare precocemente i segnali di crisi. L’organo di controllo è chiamato a monitorare l’utilizzo di tali strumenti e a fornire il proprio supporto all’organo amministrativo nella loro implementazione.

Il test pratico è uno strumento introdotto dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per la valutazione del rischio di crisi. Si tratta di un calcolo semplice che si basa su alcuni indicatori finanziari, come il rapporto tra debiti e patrimonio netto e il flusso di cassa disponibile. L’esito del test pratico può essere utilizzato dall’organo di controllo per segnalare all’organo amministrativo eventuali criticità e per attivare gli strumenti di allerta previsti dal CCII.

La lista particolareggiata è un elenco di indicatori che possono essere utilizzati per monitorare l’andamento della società e identificare i segnali di crisi. La lista include indicatori sia patrimoniali che finanziari, come il fatturato, i costi di produzione, l’indebitamento e la redditività. L’organo di controllo può utilizzare la lista particolareggiata per integrare il test pratico e per ottenere una valutazione più completa del rischio di crisi.

Strumenti per la gestione della crisi

Qualora la crisi dovesse manifestarsi, l’organo di controllo assume un ruolo di primaria importanza nella gestione della stessa.

Ecco gli strumenti a disposizione dell’organo di controllo delle società.

Composizione negoziata

L’organo di controllo può supportare l’organo amministrativo nella presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, una procedura volta a trovare un accordo con i creditori per il RISANAMENTO dell’azienda.

E’ una procedura introdotta dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza per aiutare le società in difficoltà a trovare un accordo con i propri creditori. Si tratta di una procedura riservata e stragiudiziale, che si svolge sotto la supervisione di un esperto indipendente.

Concordato preventivo

In caso di presentazione di un concordato preventivo, l’organo di controllo svolge un ruolo di controllo e verifica, attestando la fattibilità del piano di risanamento e la correttezza del comportamento degli amministratori. La procedura si svolge sotto la supervisione del Tribunale e si basa su un piano di concordato che deve essere approvato dai creditori.

Liquidazione giudiziale

In caso di fallimento della società, l’organo di controllo può contribuire all’accertamento delle cause della crisi e alla tutela dei diritti dei creditori.

La liquidazione giudiziale rappresenta l’ultima spiaggia per le imprese in stato di insolvenza IRREVERSIBILE. Si tratta di una procedura concorsuale che si svolge sotto la supervisione del Tribunale e che ha come obiettivo la massimizzazione del soddisfacimento dei creditori.

Recentemente, il CCII,  ha introdotto alcune novità per questo strumento come la figura del commissario giudiziale e la possibilità di concordare un piano di risanamento con i creditori anche in fase di liquidazione giudiziale.

Il comportamento dell’organo di controllo nei confronti degli amministratori

Il comportamento dell’organo di controllo nei confronti degli amministratori è improntato ai principi di collaborazione e lealtà. L’organo di controllo ha il dovere di vigilare sull’amministrazione della società e di controllare la gestione degli amministratori.

L’inerzia degli amministratori, di fronte a evidenti indizi di pre-crisi o dopo aver ricevuto raccomandazione di attivazione tempestiva, rappresenta una situazione di stallo in cui l’organo amministrativo non adempie ai propri doveri, causando un potenziale pregiudizio alla società. In tali circostanze, l’organo di controllo assume un ruolo di primaria importanza nell’intervenire tempestivamente per tutelare gli interessi della società e dei suoi stakeholders. L’organo di controllo deve prontamente intraprendere queste azioni per non essere considerato responsabile:

  1. richiesta di Informazioni e chiarimenti all’organo amministrativo;

  2. segnalazione formale in caso di inerzia persistente;

  3. convocazione dell’Assemblea in caso di Se l’inerzia persistente o se le misure adottate risultano inadeguate, l’Organo di Controllo può convocare l’Assemblea dei Soci.

  4. denuncia all’autorità giudiziaria In caso di gravi irregolarità o reati commessi dagli amministratori.

Conclusioni

Il 2024 rappresenta un anno di svolta per la gestione delle crisi d’impresa in Italia. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza rafforza il ruolo dell’organo di controllo, assegnandogli un compito di primaria importanza nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di difficoltà. L’utilizzo efficace degli strumenti previsti dal CCII e l’acquisizione di adeguate competenze saranno fondamentali per l’organo di controllo per assolvere al proprio ruolo con successo, infatti il Il CCII prevede l’obbligo di formazione continua per i componenti dell’organo di controllo, al fine di aggiornarli sulle novità normative e sugli strumenti a loro disposizione.

Il ruolo del Dottor Commercialista

Il dottor Commercialista rappresenta un partner strategico per privati, aziende e enti pubblici, offrendo un supporto fondamentale per la gestione di diverse aree di business.

Il dottor Commercialista offre:

  1. Analisi della situazione aziendale;
  2. Sviluppo di un piano di risanamento;
  3. Assistenza nelle procedure concorsuali;
  4. Prevenzione della crisi.

Le sue competenze multidisciplinari e la sua costante attenzione alle novità normative lo rendono un professionista insostituibile per affrontare le sfide del mercato odierno.

Grazie alle sue professionalità ed esperienze.

 

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