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Il ruolo del Collegio Sindacale nella tempestiva emersione della crisi

Introduzione

Il ruolo del dell’organo di controllo delle società, ed in particolare quello del collegio sindacale, ha assunto una funzione più marcata ai fini dell’emersione della crisi e della perdita di continuità dell’impresa a seguito dell’emanazione del D.lgs n. 83/2022 e dell’articolo 25 octies del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza.

La funzione di vigilanza “anti-crisi” del collegio sindacale viene ricavata dalla combinazione e lettura congiunta dell’articolo 2086 del cod. civ. e l‘articolo 2403 del cod. civ. che riassume l’operato di questo organo di controllo sulla vigilanza del “rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento“.

Funzioni del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è un organo collegiale (proprio della società) la cui nomina è obbligatoria per le società che superino determinati limiti dimensionali relativi a:

  • fatturato
  • attivo patrimoniale
  • numero di dipendenti

Le sue principali funzioni sono:

  • Vigilanza:
    • LEGGITTIMITA’: verifica il rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;
    • REGOLARITA’: controlla la regolarità della tenuta della contabilità e dei libri sociali;
    • ADEGUATEZZA: vigila sulla coerenza ed efficacia dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
  • Controllo:
    • GESTIONE: verifica l’andamento della gestione aziendale e l’osservanza dei principi di corretta amministrazione;
    • ATTI DEGLI AMMINISTRATORI: controlla la correttezza degli atti degli amministratori e ne denuncia eventuali irregolarità;
    • REVISIONE LEGALE: collabora con l’organo di revisione legale (soggetto esterno), se prevista.
  • Segnalazione:
    • CRISI D’IMPRESA: segnala all’organo amministrativo e all’assemblea dei soci i fondati indizi di crisi d’impresa;
    • IRREGOLARITA’: denuncia all’assemblea dei soci le irregolarità rilevate nell’amministrazione.

Oggi, con la nuova normativa, il collegio sindacale ha solo un obbligo di segnalazione interna, e non più un obbligo di segnalazione esterna come previsto dal vecchio articolo 14 del c.c.i..

La vigilanza degli adeguati assetti

L’articolo 2403 del cod. civ. impone al collegio sindacale di:

  • vigilare sugli assetti societari;
  • verificare la loro adeguatezza;
  • segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata

in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’ impresa e della perdita della continuità aziendale.

Funzioni che nel caso si SRL di minor dimensioni spettano eventualmente al sindaco unico.

Obbligo degli amministratori è quello di ASSICURARE l’adeguatezza dell’assetto societario secondo le disposizioni dell’articolo 2086 del cod. civ., mentre in sostanza l’obbligo del collegio sindacale è quello di VERIFICARE l’operato degli amministratori in modo da avere una struttura organizzativa, amministrativa e contabile idonea a:

  • rilevare i fatti di gestione;
  • fornire dati attendibili;
  • formulare previsioni;
  • identificare fattori di rischio che potrebbero compromettere la continuità aziendale.

Collaborazione tra organo amministrativo e collegio sindacale

La recente normativa inquadra il ruolo del collegio sindacale sempre più in una funzione di controllo e collaborazione con l’organo amministrativo.

Infatti, i sindaci hanno il potere di:

  • controllare i report semestrali degli organi delegati;
  • compiere atti di ispezione;
  • chiedere informazioni aggiuntive;
  • partecipare alle riunioni degli organi sociali.

Ma, il punto più importante della nuova normativa riguarda l’obbligo di sollecito degli amministratori qualora le verifiche dei sindaci dovessero rilevare RISCHI DI INADEGUATEZZA.

In questo ultimo caso il collegio sindacale:

  1. comunica per iscritto agli amministratori di intervenire tempestivamente;
  2. fissa i tempi di risposta;
  3. coinvolge l’assemblea dei soci qualora gli amministratori non adottino idonee iniziative.

Infine, se l’inerzia degli amministratori si protrae anche dopo la convocazione dell’assemblea dei soci, i sindaci possono optare per la denuncia al tribunale.

La responsabilità del collegio sindacale

Secondo l’articolo 2407 del cod. civ. i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.”

I sindaci devono rispondere in caso di:

  • omissione della segnalazione;
  • ritardo della segnalazione

degli squilibri economici, patrimoniali e finanziari che rendono probabile una crisi o l’insolvenza dell’impresa.

La valutazione della responsabilità DIPENDERA’ dalle modalità con le quali si è adempiuto ai doveri di vigilanza sugli adeguati assetti e alla tempestiva segnalazione dei segnali di crisi.

Conclusioni

L’articolo 25 octies del c.c.i. combinato con l’articolo 2086 del cod. civ. rafforzano i poteri e le funzioni del collegio sindacale al quale viene attributo un ruolo centrale nella funzione di prevenzione della crisi d’impresa e di mantenimento della continuità aziendale attraverso la vigilanza sugli adeguati assetti societari impostati dall’organo amministrativo.

Il ruolo del dottore Commercialista

Il commercialista può svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare l’azienda a rispettare l’articolo 2086 del codice civile. In particolare, il commercialista può:

1. Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

2. Fornire consulenza su specifici aspetti della gestione aziendale;

3. Assicurare la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio;

4. Aiutare l’impresa a prevenire in anticipo una situazione di crisi.

In conclusione, il commercialista può essere un partner strategico per l’azienda nel rispetto dell’articolo 2086 del codice civile.

Grazie alle sue competenze e professionalità.

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