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Tutela del patrimonio del debitore con la Legge 3/2012

Protezione del patrimonio del soggetto sovraindebitamento nell’ambito dell’accordo e del piano del consumatore. Tra sospensione esecutiva e inibizione di nuove azioni sono però una facoltà del giudice

 

La Legge nr. 3/2012 interviene a colmare una lacuna normativa mediante l’introduzione di un istituto che, nelle aspettative del Legislatore, dovrebbe  offrire una via d’uscita alle situazioni di eccessivo indebitamento non regolabili attraverso le molteplici procedure concorsuali via via modificate, o introdotte ex novo , dalle recenti riforme.

 

Se l’intento appare commendevolmente orientato ad allineare l’ordinamento italiano alle best pratices già diffuse e ormai consolidate in molti Paesi stranieri, si deve tuttavia considerare come in Italia la disciplina vada a innestarsi in un tessuto sociale da sedimentate ritrosie, da radicati pudori che, come dimostrano le statistiche a distanza di 4 anni dalla sua entrata in vigore, hanno fortemente condizionato la diffusione e l’utilizzo degli strumenti regolati dalla legge nr. 3/2012.

 

Già nel diritto romano era previsto che il creditore liberasse il debitore che aveva fatto tutto quanto gli era stato possibile per adempiere alla propria obbligazione, sulla base di un meccanismo che richiama una sorta di esdebitazione.

 

Ma, nonostante il retaggio storico – giuridico, nell’attuale assetto socio – economico si riscontra una scarsa propensione dell’insolvente civile a riconoscere con tempestività il proprio stato di dissesto finanziario, a mettere a disposizione tutte le risorse economiche con la consapevolezza che , avendo operato con la massima trasparenza, avrà accesso al beneficio esdebitatorio e potrà confidare in un nuovo inizio, il cosiddetto fresh start, grazie a cui gli sarà consentito di ritornare a svolgere un ruolo attivo, di riprendere ad essere un ingranaggio dell’economia globale.

 

Accade piuttosto che, nella prassi, questa connaturata resistenza spinga il soggetto non fallibile a “fare outing” sul proprio stato di dissesto economico solo quando la situazione risulta già pesantemente compressa e una molteplice di iniziative espropriative parcellizzate ha di fatto già causato una esiziale dispersione del patrimonio.

 

Ed è proprio in tale contesto che si manifesta in maniera tangibile uno dei principali punti deboli della legge, vale a dire la mancanza di un preventivo strumento di protezione, capace di scongiurare l’indiscriminata dissipazione patrimoniale e consentire al soggetto sovraindebitato, con l’aiuto dell’organismo di composizione della crisi, di predisporre un piano in grado di valorizzare l’insieme dei beni da offrire alla massa dei creditori e idoneo a proporre una soluzione ponderata della crisi, nel rispetto dei criteri di par condicio.

 

Se l’emanazione di un provvedimento con efficacia protettiva presuppone l’intervenuta formazione dell’accordo o del piano, avviene dunque con preoccupante frequenza che l’organismo di composizione della crisi, designato a predisporre l’accordo o il piano del consumatore, venga officiato dell’incarico quando le procedure esecutive intraprese dai singoli creditori sono ormai prossime all’epilogo e si trovi quindi a dover ingaggiare una disperata e sovente vana-lotta contro il tempo per riuscire a confezionare una proposta di accordo o di un piano in tempo utile.

 

L’OCC si trova quindi dibattuto tra le alternative di dare da un lato corso a un’approfondita ricostruzione tecnico – contabile e alla conseguente predisposizione di un piano vagliato in ogni sua sfaccettatura, oppure, dall’altro, di privilegiare le ragioni di urgenza dettate dalla procedura esecutiva che incombe.

 

Talvolta la rincorsa non sortisce l’effetto sperato, con la conseguenza che per effetto delle vendite forzose conclusesi medio tempore, il piano proposto risulterà di fatto già obsoleto, prima ancora di prendere avvio.

 

Soprattutto nelle situazioni più articolate, ciò può innescare un circolo vizioso di trame fatte e disfatte, nel quale la necessità di aggiornare il piano alla luce delle variazioni causate dalle esecuzioni non sospese comporta ulteriori differimenti, che allontanano pericolosamente il momento di emissione del decreto di fissazione di udienza, con il rischio di incorrere in nuovi depauperamenti patrimoniali.

 

 

La tutela prevista dalle singole procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento

La Legge nr. 3/2012 enuncia in più articoli termini, limiti e condizioni delle tutele offerte al debitore, a seconda della tipologia di procedura avviata, utilizzando una tecnica di reiterazione espressiva che, come si vedrà, ha dato luogo a delle palesi incongruenze.

 

 

L’art. 10 co. 2,prevede che, con il decreto di fissazione dell’udienza, il giudice disponga, tra l’altro, che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.

 

Per ciò che invece concerne lo sviluppo del piano del consumatore viene precisato che, nelle more della convocazione dei creditori, il giudice può disporre la sospensione fino all’omologa definitiva di tutti i procedimenti di esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

 

Il provvedimento ha, pertanto, carattere eventuale, essendo rimesso alla facoltà del giudice, e in particolare, potendo essere pronunciato per “specifici procedimenti di esecuzione forzata”.

 

Infine, nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, l’art. 14 – quinquies, comma 2, lettera b), statuisce l’improcedibilità delle azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, utilizzando una locuzione che appare priva di significato, se solo si considera che la procedura di liquidazione non contempla alcuna fase di omologazione.

 

Tali disposizioni hanno evidenti analogie con il principio generale dettato in ambito fallimentare dell’art. 51 L.F. e, che statuisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, richiamato in tema di concordato preventivo dall’art. 168 della legge fallimentare.

 

In relazione all’accordo di composizione e al piano del consumatore, la prevista obbligatorietà dell’accordo/piano omologato nei confronti di tutti i creditori anteriori e l’impossibilità per i creditori con titolo posteriore di aggredire i beni destinati al piano sanciscono poi una marcata dilatazione dell’intangibilità patrimoniale, i cui effetti si estendono, senza soluzione di continuità dal decreto di fissazione udienza fino al compimento dell’accordo o al suo venir meno per ragioni patologiche.

 

Per quel che invece riguarda la procedura di liquidazione l’erroneo richiamo a un inesistente provvedimento di omologazione e le analogie con la struttura fallimentare inducono a ritenere che la copertura si protragga fino alla chiusura della liquidazione.

 

Merita osservare che, per esplicite statuizioni contenute rispettivamente negli artt. 10, 12-bis e 14-quinquies, i decreti di fissazione udienza relativi ad accordo e piano del consumatore, cosi come quello di apertura della procedura di liquidazione, devono intendersi equiparato all’atto di pignoramento, puntualizzazione che, secondo alcuni commentatori, implica che “i beni e i crediti facenti parte del debitore debbano essere assoggettati alle finalità del piano”.

 

(Tratto da: Sovraindebitamento guida pratica per imprese, consumatori e professioniti; IlSole24Ore- 11/2016)

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione