Le perdite derivanti da crediti stralciati nei confronti dei soggetti sovraindebitati sono integralmente deducibili
La questione riguarda quei crediti vantati nei confronti di un debitore ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge nr. 3/2012).
La domanda spontanea è:
Posso dedurre dal reddito d’impresa la perdita del credito falcidiato dalla procedura di sovraindebitamento?
A rigore dell’art. 101 co. 5 del TUIR, il principio generale è che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d’impresa se risulta
“[…] da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”
In pratica, gli elementi certi e precisi si ravvisano allorquando il debitore, in alternativa, è assoggettato a:
-
procedura concorsuale
-
accordo di ristrutturazione
- piano attestato di risanamento
a partire dalla data di:
-
dichiarazione di fallimento
-
omologa dell’accordo di ristrutturazione
-
provvedimento di liquidazione
Perciò, dal momento che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento si configura come una vera e propria procedura concorsuale, è agevole concludere che le perdite subite per effetto dell’accordo o della liquidazione sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi ex art. 101 co. 5.
Inoltre, è bene ricordare che per i crediti di modesto valore (ciascuno, entro i 2.500 euro per le PMI ed entro i 5.000 euro per le grandi imprese), il diritto alla deduzione fiscale spetta anche in assenza delle precedette condizioni (ossia, procedura concorsuale o accordo giudiziale di ristrutturazione) e qualora il credito sia (in alternativa):
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scaduto da oltre 6 mesi
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prescritto
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cancellato dal bilancio secondo i principi contabili
Infine, a norma dell’art. 101 co. 6, le perdite su crediti accusate dalla società di persone e dalla società di capitali in regime di trasparenza fiscale sono deducibili pro-quota da parte di ciascun socio ma nei limiti degli stessi redditi d’impresa (omogeneità reddituale).