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Truffa Euribor sui mutui: possibili rimborsi degli interessi

A distanza di tre anni dalla condanna di quattro tra le più grandi banche europee (Hsbc, Credit Agricole e JP Morgan) a pagare 1,7 miliardi di euro di sanzioni  per aver truccato l’Euribor, la Commissione Antitrust dell’Unione Europea ha deciso di togliere il segreto al testo della sentenza.

Si tratta di un documento di 30 pagine che potrebbe valere, soltanto per i cittadini italiani, circa 3 miliardi di euro di possibili rimborsi.

 

Secondo l’Antitrust europeo, il fine delle azioni illecite era di manipolare il corso dell’Euribor: ossia, il tasso di interesse di riferimento per tutto il mercato di prodotti finanziari e creditizi concessi ad imprese e privati. In Italia si stima un valore complessivo dei soli mutui di 350 miliardi di euro.

L’Euribor viene calcolato giornalmente attraverso un sondaggio telefonico tra 44 grandi banche europee che comunicano il tasso di interesse applicato in quel preciso istante ai prestiti tra banche.

Il risultato di tale sondaggio viene inoltrato all’agenzia Reuters la quale comunica il valore definitivo del tasso agli operatori bancari e finanziari nonché alle principali testate giornalistiche.

 

L’indagine partì dalla scoperta di un “cartello illecito” (ovvero un’intesa restrittiva della concorrenza) tra le principali banche europee tra il 2005 e il 2008: si erano accordate per falsare i valori comunicati e manipolare il valore del tasso secondo la propria convenienza.

 

La sentenza sottolinea che « alcune volte certi trader comunicavano e/o ricevevano preferenze per un settaggio a valore costante, basso o alto di certi valori Euribor. Queste preferenze andavano a dipendere dalle proprie posizioni commerciali ed esposizioni ».

 

Al riguardo, la Legge nr. 287 del 10 ottobre 1990 disciplina le “ Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” e le statuizioni previste all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza).

È chiaro che l’applicazione del tasso Euribor attuata dalle banche incriminate contrasta espressamente con la norma, che vieta infatti “le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)” ed ancora “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.

 

Dunque, considerato che l’Euribor quale “accordo” tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio rappresenta la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile, è presto dimostrata la nullità di un tale patto (Legge nr. 287/1990).

 

Ne discende che un prodotto finanziario (mutuo, finanziamento o leasing) collegato a un tasso definito con tali meccanismi illeciti non potrebbe produrre nessun effetto tutelato dalla legge e di conseguenza non potrebbe produrre un interesse dovuto alla banca.

 

Pertanto, per effetto dell’indeterminatezza relativa del tasso corrispettivo e per contrarietà dell’oggetto del contratto all’ordine pubblico ed economico (art. 1418 cod.civ. e 1346 cod. civ.), per il periodo incriminato (settembre 2005 – maggio 2008) è dovuto il solo tasso legale come tasso sostitutivo (art. 1284 cod. civ.).

Considerato che. nel sudddetto periodo, i tassi Euribor erano superiori al tasso legale, è evidente che il cliente può richiedere alla banca (o altro intermediario finanziario) il rimborso degli interessi in più corrisposti poiché non dovuti.

 

E’ ben inteso che tutto questo non significa assolutamente che la propria banca (o altro intermediario finanziario) sia coinvolta e perciò responsabile, tant’è che essa stessa ne potrebbe essere vittima del raggiro potendo perciò rivalersi sulle banche condannate.

 

Per concludere, si osserva che la sentenza dell’Antitrust europea è vincolante per i giudici italiani, perciò nel giudicato non possono prescindere dai fatti di frode accertati e sanzionati.

Tanto vale il il co. 1 art. 1349 cod.civ. “Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.”

 

Rimane la quaestione della decorrenza dei termini prescrizionali al fine di poter chiedere il rimborso alla propria banca.

C’è chi propende per la decorre dal momento della rata versata all’interno del periodo incriminato e chi, invece, ritiene corretto calcolare la decorrenza dei 10 anni dall’ultima rata versata.

In tema di rapporti di conto-corrente, la Suprema Corte ha chiarito che il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto per le somme solutorie (reintegro della provvista entro il fido), mentre per le somme ripristinatorie (reintegro della provvista fuori fido) la decorrenza parte dalla data di vesamento (Cass. sen. 24418/2010).

Perciò, per analogia, troverebbe applicazione il termine iniziale previsto per le rimesse solutorie (data estinzione mutuo, finanziamento o leasing) considerato che il finanziamento è assistito da garanzia ipotecaria.

 

Ad ogni modo, è consigliabile attivarsi subito quantomeno per non incorrere, nella peggiore delle soluzioni, nella prescrizione dei versamenti per gli anni 2017 e 2018.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione