Tassazione degli utili nella Holding: cenni alla normativa fiscale
Capire come vengono tassati gli utili distribuiti da una società partecipata alla sua controllante (Holding) è fondamentale per una gestione fiscale efficiente. La normativa italiana prevede diverse casistiche, a seconda della residenza delle società, del tipo di partecipazione e della forma giuridica. Analizziamo quindi la tassazione degli utili nelle Holding.
1. Società controllante e controllata residenti in Italia
- Partecipazioni qualificate: Se la holding possiede una partecipazione qualificata nella controllata, ovvero almeno il 20% dei diritti di voto o il 25% del capitale sociale (art. 87, comma 1, lett. d) TUIR), gode del regime di participation exemption. Questo significa che il 95% dei dividendi percepiti è esente da tassazione. Solo il restante 5% concorre a formare il reddito imponibile della holding.
- Esempio: La controllata “Alfa Srl” distribuisce 100.000 euro di utili alla holding “Beta Spa”. Beta Spa, detentrice di una partecipazione qualificata in Alfa Srl, includerà nel proprio reddito imponibile solo 5.000 euro.
- Partecipazioni non qualificate: Se la partecipazione non raggiunge le soglie per essere qualificata, i dividendi sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26% applicata dalla società partecipata al momento della distribuzione (art. 27, comma 2, D.P.R. 600/1973).
2. Società controllante residente in Italia e controllata residente all’estero
- La tassazione degli utili in questo caso è influenzata dalla normativa del paese estero e da eventuali accordi contro le doppie imposizioni stipulati tra Italia e tale paese.
- In linea generale, i dividendi percepiti dalla holding italiana saranno tassati in Italia. Tuttavia, è possibile ottenere un credito d’imposta per le imposte già pagate all’estero sugli stessi utili, evitando così la doppia imposizione.
3. Influenza della forma giuridica
- Società di capitali: la tassazione segue le regole sopra descritte, con la possibilità di applicare il regime di participation exemption per le partecipazioni qualificate.
- Società di persone: gli utili prodotti dalla società partecipata sono imputati direttamente ai soci della holding in proporzione alla loro quota di partecipazione, a prescindere dall’effettiva distribuzione (regime di trasparenza fiscale – artt. 5, 47 e 115 TUIR). Questo vale sia che la partecipata sia una società di capitali che una società di persone.
Ulteriori aspetti da considerare
- Capital gain: la cessione della partecipazione nella controllata genera una plusvalenza (capital gain) tassata in capo alla holding con un’aliquota del 26% (art. 87, comma 1, lett. c-bis) TUIR).
- Direttiva Madre-Figlia (2011/96/UE): questa direttiva europea prevede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti tra società residenti in Stati membri diversi, a patto che siano rispettate determinate condizioni.
Conclusioni
La tassazione degli utili distribuiti da una partecipata alla sua holding è una materia complessa, influenzata da vari fattori. È fondamentale una conoscenza approfondita della normativa fiscale per una corretta gestione. Si consiglia di consultare un commercialista o un consulente fiscale per una valutazione personalizzata.