Holding: le diverse forme giuridiche

Una holding è una società che detiene partecipazioni in altre società (controllate) con l’obiettivo di dirigerne le attività, esercitare il controllo o realizzare investimenti. La disciplina delle holding in Italia è complessa e coinvolge diverse branche del diritto, tra cui:

  • Diritto societario: regola la costituzione, l’organizzazione e la gestione della holding, in base alla forma giuridica prescelta (artt. 2247 ss. c.c.).
  • Diritto tributario: definisce il regime fiscale applicabile alla holding e alle sue controllate (D.P.R. 917/1986).
  • Diritto antitrust: valuta l’impatto della holding sul mercato e la possibile formazione di posizioni dominanti (Legge 287/1990 e Regolamento CE 139/2004).

Le holding possono essere costituite sotto diverse forme giuridiche, ognuna con le proprie peculiarità e implicazioni:

1. Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

  • Riferimenti normativi: artt. 2462-2483 c.c.
  • Vantaggi:
    • Flessibilità gestionale.
    • Responsabilità limitata dei soci al capitale conferito.
    • Regime fiscale agevolato per le piccole imprese.
  • Svantaggi:
    • Maggiore complessità amministrativa rispetto alle società di persone.
    • Limiti alla circolazione delle quote.

2. Società di persone (S.n.c., S.a.s.)

  • Riferimenti normativi: artt. 2291-2312 c.c. (S.n.c.), artt. 2313-2324 c.c. (S.a.s.)
  • Vantaggi:
    • Semplicità di costituzione e gestione.
    • Regime fiscale trasparente (redditi imputati ai soci in proporzione alla quota di partecipazione – artt. 5, 47 e 115 TUIR).
  • Svantaggi:
    • Responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (eccetto per gli accomandanti nelle S.a.s.).
    • Difficoltà di accesso al credito.

3. Società semplice (S.s.)

  • Riferimenti normativi: artt. 2251-2290 c.c.
  • Vantaggi:
    • Massima semplicità di costituzione e gestione.
    • Regime fiscale trasparente.
  • Svantaggi:
    • Può essere utilizzata solo per l’esercizio di attività non commerciali.
    • Responsabilità illimitata dei soci.
    • Scarsa tutela dei creditori.
  • Controllo: la holding può esercitare il controllo sulle partecipate detenendo la maggioranza delle azioni o dei diritti di voto, nominando gli amministratori o stipulando patti parasociali.
  • Responsabilità: la responsabilità dei soci della holding per le obbligazioni delle partecipate è generalmente limitata al capitale conferito, salvo i casi di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c.
  • Finanziamento: le holding possono finanziare le partecipate tramite apporto di capitale di rischio, concessione di prestiti o prestazione di garanzie.
  • Regime fiscale:
    • Le partecipazioni qualificate in società di capitali beneficiano dell’esenzione da tassazione del 95% dei dividendi percepiti (art. 87 TUIR).
    • Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono tassate con un’aliquota del 26% (art. 87 TUIR).

La scelta della forma giuridica per una holding è strategica e va effettuata con attenzione, valutando i pro e i contro di ogni opzione e tenendo conto di fattori quali la dimensione dell’attività, il numero dei soci, il rischio di impresa e le esigenze di finanziamento. È consigliabile una consulenza professionale personalizzata.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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