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Decreto Legge “Liquidità” (D.L. n. 23 del 8 Aprile 2020)

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DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ”  (D.L. N. 23 DEL 8 APRILE 2020)

 

 

LE MISURE FISCALI, CONTABILI E PROCESSUALI

 

Cosa è previsto? A chi/cosa è rivolto? In cosa consiste?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

(ART. 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL’ANNO 2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI  DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019.

(ART. 18 comma 1 e 2)

 

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

–         le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;

–         le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

–         l’IVA;

–         i contributi previdenziali e assistenziali;

–         i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione!

Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

 

 

 

 

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL’ANNO 2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 50% NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019.

(ART. 18 comma 3 e 4)

 

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

–         le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;

–         le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

–         l’IVA;

–         i contributi previdenziali e assistenziali;

–         i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione!

Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

 

 

 

 

 

SOGGETTI ESERCETI ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CHE HANNO INTRAPRESO L’ATTIVITA’ IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MARZO 2019

(ART. 18 comma 5)

 

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

–         le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;

–         le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

–         l’IVA;

–         i contributi previdenziali e assistenziali;

–         i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione!

Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

 

 

 

 

ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITà ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE NON IN REGIME D’IMPRESA

(ART. 18 comma 5)

 

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

–         le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;

–         le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

–         i contributi previdenziali e assistenzialI;

–         i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione!

Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

 

 

 

 

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTE o PROFESSIONE CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA, A PRESCINDERE DAI RICAVI E DAI COMPENSI DEL 2019, CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019.

(ART. 18 comma 6)

 

 

 

 

 

 

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti:

–        dell’IVA

 

Attenzione!

Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

 

 

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE, RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO, PROCACCIAMENTO D’AFFARI

(ART. 19)

 

 

 

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI AD EURO 400 MILA NELL’ANNO 2019

CHE NON ABBIAMO SOSTENUTO NEL MESE PRECEDENTE AL 17 MARZO 2020 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO

 

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta

Attenzione!

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in massimo 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di luglio.

 

 

 

 

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO

(ART. 20)

 

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE IMPOSTA SUI REDDITI

IRPEF, IRES, IRAP

 

Non si applicano sanzioni e interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti dI IRPEF, IRES ed IRAP nel caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore al 80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

 

 

 

 

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

(ART. 21)

 

 

 

A TUTTI I CONTRIBUENTI

 

Si considerano tempestivi i versamenti di cui all’art. 60 D.L. 18/2020 nei confronti delle P.A. se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Attenzione!

L’art. 60 D.L. 18/2020 prevedeva la mini proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle P.A. in scadenza il 16 marzo 2020.

 

 

 

 

PROROGA TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2020

(ART. 22)

 

 

 

 

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA

 

–                    Proroga al 30 aprile 2020 del termine in scadenza il 16 marzo 2020 di consegna delle certificazioni uniche agli interessati ai sensi dell’ art. 4 comma 6 quater D.P.R. 322/1998

–                    Proroga al 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni, del termine di trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche in scadenza il 16 marzo 2020 ai sensi dell’art. 4, comma 6 quinquies D.P.R. 322/1998.

 

 

 

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

(ART. 24)

 

 

 

SOGGETTI CHE FRUISCONO DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

 

Sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 dei  termini di decadenza previsti dalle norme in tema di agevolazioni prima casa, nella specie, sono sospesi:

–                    il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

–                    il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa (entro 5 anni dall’acquisto) deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

–                    il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;

–                    il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (art. 7 L. 448/1998)

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICA E DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI

 CONTENZIOSO DEGLI ENTI IMPOSITORI

(art. 29)

 

NOTIFICA E DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

(ART. 29, comma 1)

 

 

Tutte le parti processuali che sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e a depositare gli atti successivi, nonchè i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

 

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI

CONTENZIOSO DEGLI ENTI IMPOSITORI

(ART. 29, comma 3)

 

 

 

 

 

 

In deroga al termine di sospensione fissato dall’art. 67, comma 1, del D.l. n. 18/2020, la proroga del termine di cui all’art. 83, comma 2, del medesimo decreto, si applica anche alle attività di contenzioso degli enti impositori.

Pertanto, anche l’attività di contenzioso degli enti impositori è sospesa, al pari di quella dei contribuenti, fino all’11 maggio 2020 (ex art. 36 D.L. 23/2020).

 

Attenzione!

Per mero refuso, al comma 3 dell’art. 29, si fa riferimento all’art. 73, comma 1, del D.l. n. 18/2020 anzichè all’art. 83, comma 2, del medesimo decreto.

 

 

 

CREDITI D’IMPOSTA

(ART. 30)

 

 

SPESE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

 

 

 

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura prevista dal’art. 64 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) pari al 50 % delle spese fino ad un massimo di 20.000 euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e garantirre la distanza di sicurezza interpersonale.

 

 

 

 

RINVIO UDIENZE E

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI

(art. 36)

 

RINVIO UDIENZE

 

 

Tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie sono rinviate a data successiva all’11 maggio 2020.

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI

 

 

Il decorso di tutti i termini procedurali e processuali è sospeso fino all’11 maggio 2020.

 

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