Al momento stai visualizzando In caso di mancato pagamento fattura: l’Iva versata comunque?

In caso di mancato pagamento fattura: l’Iva versata comunque?

Mancato pagamento della fattura: l’Iva va comunque versata?

Hai emesso una fattura per un cliente, convinti che questo ti avrebbe pagato tempestivamente, ma non lo ha fatto e a nulla sono valsi i numerosi solleciti. Ti è stato chiesto di attendere ancora qualche mese, quanto basta al debitore per racimolare i soldi. Non hai potuto dire di no, visto che i tempi per un’azione giudiziale sono di gran lunga più estesi.

Ora però è arrivato il momento di presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Iva del trimestre e versare l’imposta. Ti chiedi se dovrai anticipare le tasse anche per quei crediti che non ti sono stati pagati, come appunto quello del cliente in questione.

La Cassazione ha spiegato che, in caso di mancato pagamento della fattura, salvo ovviamente sia stata emessa una nota di credito, la relativa Iva va versata all’erario. Non importa se il credito non è stato ancora incassato. Anzi, rischia l’incriminazione penale il contribuente che, nello stesso periodo di imposta, non abbia versato un’importo superiore a 250mila euro a titolo di Iva. Oltre questo tetto scatta la soglia di punibilità.

Dunque, in tema di delitto di omesso pagamento dell’Iva, l’emissione della fattura, anche se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta; sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura, né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo.

 

EMISSIONE NOTA DI CREDITO

Se si ha la certezza che il cliente non ti pagherà, potresti evitare il salasso tributario emettendo una nota di credito. A tal fine però non deve essere decorso più di un anno dalla fattura stessa.

La nota di credito serve ad emendare l’importo richiesto con la fattura ordinaria. Certo,si potrebbe anche cancellare la fattura, ma ciò è tecnicamente poco corretto: da un lato per via del fatto che, se si tratta di documento elettronico, questa è stata già comunicata al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate e non può più essere “distrutta”; dall’altro lato perché il tuo cliente potrebbe aver registrato la fattura, sicché la stessa, soprattutto in caso di controllo incrociato, deve trovare una corrispondenza nella tua contabilità.

 

SE IL CLIENTE REGISTRA LA FATTURA PUO’ CONTESTARLA?

Nonostante il mancato pagamento della fattura, l’Iva va pagata. Ci sono numerose sentenze che sostengono che il comportamento del debitore, che abbia ricevuto la fattura e l’abbia registrata in contabilità senza inviare alcuna lettera di contestazione è incompatibile con qualsiasi tipo di opposizione.

In buona sostanza il debitore non può prima portarsi in detrazione del reddito la fattura, godendo così del conseguente beneficio fiscale, e poi opporsi a un eventuale decreto ingiuntivo notificatogli dal creditore, sostenendo che il pagamento non è dovuto per assenza della prestazione. In un’ipotesi del genere, l’eventuale contestazione del credito sarebbe pretestuosa e potrebbe essere vista come un abuso del processo, con conseguente sonora condanna alle spese e al risarcimento del danno nei tuoi confronti.

 

 

 

Lascia un commento