Ecco le Nuove responsabilità per i legali rappresentanti del terzo settore
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19985 del 24.07.2019 torna ad affrontare il tema della responsabilità personale del legale rappresentante di un ente senza scopo di lucro in presenza di accertamenti fiscali a carico dell’ente associato.
Tralasciando altri motivi di ricorso, comunque tutti respinti dalla Corte, concentriamoci sull’ultimo motivo che il ricorrente porta all’attenzione dei Giudici di legittimità.
Ossia la circostanza, ad avviso della difesa del contribuente, che non possa essere sufficiente la mera titolarità formale della rappresentanza dell’ente, a fronte della mancata prova dell’attività negoziale svolta concretamente, in assenza cioè di atti gestori da parte della persona fisica idonei a far sorgere la responsabilità solidale, “non giovando a tal fine la mera sussistenza di una delega, in favore della persona fisica, ad operare su un conto corrente intestato al contribuente.
Sul punto la Corte parte dall’enunciato che la responsabilità in esame, di cui all’art. 38 C.C., non sia collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale della associazione, sportiva nel caso di specie, ma si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta e che il principio si applichi “anche ai debiti di natura tributaria”.
La natura di tale fattispecie, ribadisce la Corte, è legata alle mancate forme di pubblicità legale del patrimonio dell’ente oggi esistenti (sotto tale profilo l’entrata in vigore del Registro unico del terzo settore con l’obbligo di pubblicazione del bilancio potrebbe, de iure condendo, modificare l’orientamento in esame) e che chi invoca in giudizio questa responsabilità, nel nostro caso l’Agenzia, “ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse della associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente”.
Ma da questi presupposti, apparentemente favorevoli alla tesi del contribuente, la Cassazione giunge a conclusioni “innovative” e diverse.
Afferma, infatti, “da tale orientamento giurisprudenziale non può trarsi il convincimento che il rappresentante legale di una associazione non riconosciuta possa andare esente ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente”.
Facendo riferimento ad una propria precedente sentenza, n. 22681/2018 afferma che il legale rappresentante di una associazione si libera da responsabilità solo se, “pur non essendosi ingerito nella attività negoziale del sodalizio abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”
Pertanto ne dovrà rispondere il soggetto che in forza del ruolo legato alla carica ricoperta abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.
Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell’ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex articolo 36 C.C., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari.
Pertanto il legale rappresentante di un ente, per poter andare esente da responsabilità personale, “non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso … il pagamento delle imposte”.
Ne deriva che il Presidente di una associazione sportiva costituita in forma di associazione non riconosciuta, risponderà sempre e comunque a titolo personale delle violazioni fiscali commesse dall’ente.
Se già questo nuovo orientamento della Cassazione non porta nuova “linfa” ai dirigenti degli enti senza scopo di lucro, vorremmo sottolineare una altra norma, “nascosta” all’interno del codice del terzo settore, che appare anch’essa avere forte potere dissuasivo verso aspiranti a cariche associative per gli enti del terzo settore.
Viene infatti previsto, Co.3 art. 83 D.Lgs. nr. 117/17, che nel caso in cui il legale rappresentante dell’ente non comunichi “entro trenta giorni” dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata, la perdita della natura di “ente non commerciale” è punito, “con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro”.
Riuscire entro trenta giorni dal periodo di imposta ad avere tutti i dati necessari per valutare l’eventuale perdita della natura di ente non commerciale è già un’impresa abbastanza ardua.