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Modello 730 ho commesso un errore: come intervenire?

Nella compilazione del modello 730 ho commesso un errore a mio svantaggio. Per integrare la dichiarazione inviata e recuperare il maggior credito che mi spettava, sono ora obbligato a presentare il modello Redditi?

No, quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un maggior credito o un minor debito, è possibile, a scelta dell’interessato:

  • presentare entro il 25 ottobre, a un Caf o a un professionista abilitato alla trasmissione, un modello 730 integrativo
  • presentare un modello “Redditi Pf”.

Il modello Redditi Persone fisiche può essere presentato entro il 2 dicembre (dichiarazione correttiva), visto che il 30 novembre quest’anno è un sabato, oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Pf relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
Infine, è anche prevista la possibilità di presentare il modello entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata
con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in
    caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza
    sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato
    – entro il 30 settembre (correttiva nei termini);
    – oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2019 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
    – oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa Co. 8 art. 2 del DPR nr. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

 

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti
in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare
il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

 

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di
averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica com-
Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2019
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portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella
relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

 

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un
minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2019.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato:

  • entro il 30 settembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione
    in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo
    caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi
    calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa –  Co. 8 art. 2 del DPR. nr. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

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