La riserva legale nelle SRL
Nelle società di capitali, la costituzione della riserva legale, il cui scopo è quello di assicurare la stabilità del capitale evitando che sia eroso a causa delle perdite, è disciplinata dall’art. 2430 cod.civ., secondo il quale, salve le disposizioni delle leggi speciali, “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”.
Nelle società a responsabilità limitata semplificata (SRLs) , lo stessi obiettivo viene raggiunto grazie all’art. 2463 cod.civ., il quale prevede l’accantonamento di 1/5 degli utili a riserva, fino a quando la riserva stessa, unita al capitale, non abbia raggiunto l’ammontare minimo di 10.000 euro quale capitale sociale dettato dalla norma delle società a responsabilità limitata.
Si tratta dunque di un meccanismo di accumulo di capitale di rischio che si traduce nella destinazione di una parte del patrimonio a rafforzamento forzoso della capitalizzazione e in pratica, nell’assoggettamento obbligatorio ad accantonamento contabile di una parte degli utili di esercizio.
La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata qualora dovesse diminuire per qualsiasi motivo.
In seguito al superamento della soglia di 10.000 euro, l’accantonamento potrà essere eseguito mediante l’applicazione del criterio ordinario del ventesimo degli utili e non, invece, quello integrativo del quinto, applicabile solo al disotto della soglia di 10.000 euro.
L’art. 2430 cod.civ., applicabile alle SRL con capitale pari o superiore a 10.000 euro, stabilisce che la riserva deve essere sempre reintegrata se viene diminuita per qualsiasi motivo.
L’art. 2463, Co 5 cod.civ. detta una disciplina integrativa di quella contenuta nell’art. 2430 cod.civ., rispetto al quale introduce le seguenti varianti:
- un importo maggiore degli utili da accantonare,
- un differente criterio di calcolo della soglia legale della riserva,
- l’espressa possibilità di utilizzare la riserva per gli aumenti di capitale, fermo restando l’obbligo di reintegrarla laddove sia diminuita per qualsiasi motivo.
La norma sembra comunque trovare la sua giustificazione nell’esigenza di favorire la capitalizzazione della società, in considerazione del fatto che si tratta di società con capitale inferiore alla soglia di 10.000 euro.
La riserva legale assume rilievo soprattutto con riguardo alla responsabilità degli amministratori. L’omessa previsione dell’accantonamento rende la delibera di approvazione di bilancio nulla poiché 1/5 degli utili vengono considerati tali e non riserva. Inoltre, secondo l’art. 2627 cod.civ., viene punito con l’arresto fino a un anno l’amministratore che ripartisce utili destinati per legge a riserva o che, per legge, non possono essere distribuite.