L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria?

Il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, conosciuto come Codice del Terzo settore, rappresenta una riforma organica del settore in Italia. Entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha riordinato e revisionato la disciplina precedente, introducendo diverse novità, tra le quali spicca l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che rappresenta una vera e propria svolta per il sistema italiano.

Cos’è il RUNTS?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è un sistema informatico nazionale che tiene traccia di tutti gli enti del Terzo Settore che operano in Italia. Sostituisce i precedenti registri tenuti a livello regionale, offrendo una maggiore trasparenza e semplificando l’accesso alle informazioni per cittadini e pubbliche amministrazioni.

Obiettivi del RUNTS sono una maggior trasparenza e semplificazione, certezza del diritto e ovviamente la promozione del terzo settore.

L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria?

L’iscrizione al RUNTS di fatto NON E’ OBBLIGATORIA ma facoltativa, ogni ente ha il potere decisionale di iscriversi o meno ( per le OSV e le APS già iscritte nei vecchi registri territoriali vengono trasferite in automatico nel nuovo registro tramite il meccanismo della trasmigrazione).

Ma è molto importante aggiungere che l’iscrizione diventa obbligatoria per gli enti che vogliono usufruire dei benefici concessi solo a gli enti del terzo settore (ETS), in quanto il primo beneficio che si perde tramite la non iscrizione al RUNTS è proprio la rinuncia alla qualifica di ETS.

Conseguenze per chi non effettua l’iscrizione al RUNTS

Un ente non profit può essere escluso da RUNTS o per sua decisione o perché non rispetta tutti i requisiti per l’iscrizione, in un caso o nell’altro, la prima conseguenza è la mancata acquisizione della qualifica di ETS e quindi di tutti i benefici e agevolazioni che questo avrebbe comportato. Di seguito verranno elencati i benefici a cui un ente non iscritto al RUNTS rinuncia:

  • applicazione, i fini delle imposte dirette, dell’articolo 79 del CTS;
  • utilizzare i regimi fiscali forfettari introdotti dall’articolo 80 del CTS;
  • usare riduzioni ed esenzioni delle imposte indirette (registro, bollo, di successione e donazione) e locali (IMU e TASI);
  • utilizzare la procedura agevolata per l’ acquisizione della personalità giuridica;
  • i donatori non potranno beneficiare di deduzioni fiscali e detrazioni (questo comporterà la diminuzione delle erogazioni liberali verso gli enti non iscritti);
  • agevolazioni con la Pubblica Amministrazione;
  • l’accesso agli enti del Terzo Settore ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europeo;
  • la concessione in comodato di beni mobili o immobili dallo Stato, Regione e i Comuni;
  • beneficiare del 5xmille;
  • accedere al meccanismo relativo al finanziamento mediante titoli di solidarietà emessi da istituti di credito autorizzati.

Il regime civilistico degli enti non iscritti al RUNTS rimane quello civilistico generale, degli articolo 16 del cod. civ. e seguenti e dell’articolo 36 del cod. civ., mentre il regime fiscale sarà quello previsto dal TUIR (dpr n. 917 del 22 dicembre 1986) con differenziazione d’imposta nel caso di attività commerciale e attività non commerciale.

Conclusioni

L’istituzione del RUNTS rappresenta una svolta per il Terzo Settore italiano, l’iscrizione nel registro comporta una serie di vantaggi per gli enti che superano di gran lunga gli svantaggi dell’iscrizione i quali possono essere rinvenuti solamente in un aumento dei costi dell’ente per l’ assolvimento dell’obbligo di deposito di bilancio e ai costi dovuti all’adeguamento dello statuto.


Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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