La Riforma del Terzo Settore ha introdotto la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), che sostituisce le precedenti ONLUS, ODV e APS. Per ottenere questa qualifica e accedere ai benefici previsti, il primo requisito è quello di effettuare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Come analizzato nel nostro articolo dedicato proprio all’iscrizione al RUNTS, i vantaggi e i benefici degli enti che decidono di iscriversi al RUNTS sono molteplici, ma per poter poter acquisire la qualifica bisogna possedere i seguenti requisiti:
- Forme sociali normativamente previste (art. 4 CTS);
- Svolgimento in via esclusiva o principale di ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE;
- Assenza di scopo di lucro;
- Destinazione esclusiva del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 8 CTS);
Il requisito della forma sociale
L’articolo 4 del CTS elenca gli enti e le forme sociale che possono diventare enti del terzo settore e quelle escluse: ” Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa’ di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni … Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti“.
L’attività di interesse generale
Ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017, sono ETS :”gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.” Il legislatore per definire quelle che sono le attività di interesse generale ha predisposto un apposito elenco rinvenibile dall’articolo 5 del CTS.
Gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che:
1.l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano
2.tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale
Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ VIETATA la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e da altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Conclusione
Non dimentichiamo il principio di Trasparenza e Accountability. Gli ETS devono adottare pratiche di trasparenza nella gestione finanziaria e amministrativa, rendendo pubblici bilanci, relazioni annuali e altre informazioni rilevanti per i propri sostenitori e la società. Devono inoltre essere soggetti a forme di controllo e rendicontazione periodica per garantire un’adeguata accountability.
Questi requisiti sono fondamentali per garantire l’affidabilità e l’efficacia degli ETS nel perseguire i propri fini sociali e contribuire al benessere della comunità.