IL Regime Forfettario per gli Enti del Terzo settore

Abbiamo visto in alcuni dei nostri precedenti articoli, che, per gli enti del terzo settori caratterizzati da attività non commerciale, grazie alle novità D.lgs. n. 117/2017, possono optare per l’applicazione del regime forfettario e godere di una serie di semplificazioni e agevolazioni. In questo articolo vedremo i requisiti per la sua applicazione e le modalità.

Tale regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica, calcolata in misura forfettaria, in luogo delle imposte dirette e dell’Iva. L’articolo 80 del CTS dice: “Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività…”.

I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni) come distinto qui di seguito:

a) attivita’ di prestazioni di servizi:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;

b) altre attivita’:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

Ai redditi così determinati, l’Ets non commerciale deve aggiungere gli eventuali redditi derivanti da: plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e proventi immobiliari.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un ente eserciti sia attività di prestazione di servizi che altre attività dovrà applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi di ammontare prevalente che, in caso di mancanza di distinta annotazione, sarà considerata quella relativa alle prestazioni di servizi.

Per accedere al regime forfettario, l’Ente del Terzo Settore (ETS) deve fare una scelta specifica. Questa scelta si fa compilando la dichiarazione annuale dei redditi. L’effetto della scelta dura a partire dall’inizio dell’anno fiscale in cui viene fatta, e rimane valida fino a quando non viene revocata. La revoca si fa sempre nella dichiarazione dei redditi. Però, è importante sapere che non è possibile revocare la scelta prima di tre anni da quando è stata fatta.

I vantaggi

  • Se la tassazione o deduzione di alcuni componenti degli esercizi precedenti è stata rinviata in base al TUIR, questi concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio precedente l’entrata in vigore del regime forfettario
  • Le perdite fiscali degli anni precedenti possono essere utilizzate per diminuire il reddito determinato ai sensi del regime forfettario
  • Il regime forfettario non pregiudica l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici
  • Non è necessario tenere la contabilità ordinaria
  • Il pagamento delle imposte è semplificato

Conclusioni

Il Regime Forfettario per gli Enti del Terzo Settore rappresenta un importante strumento di semplificazione fiscale, pensato per agevolare le organizzazioni non commerciali nell’adempimento degli obblighi fiscali. Grazie a questo regime, gli ETS possono concentrarsi maggiormente sul perseguimento dei propri fini statutari, contribuendo così al benessere della collettività e al progresso sociale.

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