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Lavoratore autonomo: quali sono gli obblighi di tutela

Definizione lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo è definito comepersona fisica la cui attività professionale contribuisce a realizzare l’opera senza vincolo di subordinazione, in linea con l’art. 2222 C.C. che individua coloro che compiono opere o servizi “con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

La figura ha obblighi in materia di sicurezza ridotti, da cui ne deriva il ricorso frequente. Tenuto infatti all’uso di attrezzature conformi, a dotarsi di dispositivi di protezione individuale idonei e ad esporre il tesserino identificativo, ha tuttavia facoltà di beneficiare, con oneri a proprio carico, di sorveglianza sanitaria e formazione non oggetto di particolari disposizioni.

Grava in modo imprescindibile sul datore di lavoro il dovere di mantenere in sicurezza l’ambiente di lavoro, fornire attrezzature adeguate e informare dei rischi specifici presenti.

Istruttiva in tal senso è la sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, 16.07.2019, n. 30991 che definisce i criteri che qualificano il lavoratore autonomo operante nell’ambito di un’organizzazione, smascherando quello che risulta un dipendente di fatto.

Il caso riguarda il ricorso che è stato presentato dal titolare di un’impresa, chiamato a rispondere del reato di lesioni gravi colpose subite da un lavoratore autonomo incaricato dello smontaggio di una gru in cantiere: senza attenersi alle istruzioni del costruttore, il ferito aveva compiuto azioni improprie e fatto uso di mezzi in dotazione differenti da quelli che erano previsti per l’operazione.

Al datore di lavoro, condannato nei due primi gradi di giudizio, è stato imputato la violazione degli obblighi di sicurezza e l’omesso controllo e il non avere fornito al lavoratore attrezzature che erano idonee, né verificato il rispetto delle procedure di impiego corrette, provvedimenti che avrebbero evitato l’infortunio.

La difesa, contestando le sentenze precedenti, ha ricostruito la vicenda addossando la piena responsabilità al lavoratore, che operando scelte errate in piena autonomia ha tenuto di fatto una condotta anomala e abnorme.

La pronuncia definitiva ha viceversa rimarcato cheil datore di lavoro assume una posizione di supremazia e garanzia nei confronti del lavoratore autonomo e che rileva l’assetto organizzativo del lavoro, quando l’addetto asseconda scelte tecniche e di spesa del soggetto tenuto alla tutela.

I ruoli di lavoratore e datore di lavoro derivano dai criteri con cui è impostato e diretto il lavoro e dall’evidente mancanza di autonomia nello svolgere i compiti richiesti.

Stressando ulteriormente il ragionamento, visto che le posizioni di garanzia gravano su chi esercita di fatto i poteri anche in assenza di regolare investitura, la sola presenza di due lavoratori autonomi può determinare un rapporto datore di lavoro – lavoratore in presenza di un’effettiva dipendenza organizzativa del secondo, sottoposto a direzione e indirizzi del primo.

Altra circostanza “spuria” emerge in assenza di mezzi propri e impiego di quelli messi a disposizione, all’attenersi a turni e fasi di lavoro sottoposti all’altrui supervisione, o allo svolgere attività che il datore di lavoro non è in grado di eseguire, in un ruolo subordinato, agendo in suo nome e per suo conto.

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