Al momento stai visualizzando La ventilazione dei corrispettivi giornalieri è obbligatoria?

La ventilazione dei corrispettivi giornalieri è obbligatoria?

La ventilazione dei corrispettivi è obbligatoria?

Sono un negoziante, ho notato che la stampa della chiusura giornaliera del mio registratore di cassa evidenzia le vendite suddivise per aliquota Iva 4%, 10% e 22%. Posso fare la liquidazione Iva secondo le regole generali oppure devo fare comunque la ventilazione dei corrispettivi?

Innanzitutto, precisiamo che le vendite al dettaglio del comparto alimentare, igiene e casalinghi sono soggette a tre aliquote Iva differenti in base alla natura dei beni ceduti:

 

  • 4% per i beni alimentari di prima necessità (es: latte fresco, formaggi, pane, frutta fresca, olio, eccetera)
  • 10% per altri beni alimentari quali: la carne, uova, salumi, acqua, bevande, pesce, eccetera
  • 22% per i prodotti restanti (es.: casalinghi, igiene persona, cancelleria, eccetera)

Con la procedura di ventilazione,  i contribuenti – in possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi – possono registrare i corrispettivi giornalieri in maniera globale, ovvero in un unico importo senza distinguere le diverse aliquota IVA.

Le norme applicative sono contenute nel D.M. nr. 3495/1973 e il metodo è facoltativo rispetto alla normale liquidazione dell’Iva che prevede la registrazione dei corrispettivi distinti per aliquota.

Se il contribuente decide di avvalersene non è tenuto a fare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria o alcuna opzione in dichiarazione annuale.

Possono applicare la procedura di ventilazione i commercianti al minuto (dettaglianti) di cui art. 22 DPR nr. 633/1972 autorizzati alla vendita di merci rientranti nelle seguenti categorie:

  • prodotti alimentari o dietetici
  • prodotti per l’igiene personale o farmaceutici
  • articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature

Infatti, l’art. 24 DPR nr. 633/72 recita: “... I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22, in luogo di quanto stabilito nell’articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, …“.

La liquidazione Iva segue il criterio dettato dall’art. 27 DPR nr. 633/72: “… Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo e’ determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro per cento, per 110 quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’ del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.”

Ci sono i seguenti casi di esclusione:

  • se il commerciante è autorizzato a vendere anche merci rientranti in altre categorie, la ventilazione è ammessa se l’ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci è uguale o inferiore al 50% dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni. Se il limite del 50% è superato, la ventilazione non potrà essere applicata nell’anno successivo;
  • se l’ammontare annuo dei corrispettivi relativi alle vendite con emissione di fattura, con esclusione di quelle relative all’alienazione di beni strumentali, è superiore al 20% dei corrispettivi totali, nell’anno successivo non sarà possibile avvalersi della ventilazione.

In tali casi la procedura va disapplicata per obbligo normativo, tenendo conto che la stessa può sempre essere disapplicata per scelta avendo natura opzionale.

Nel corso di ciascun periodo di liquidazione che sia (mese o trimestre), i corrispettivi devono essere annotati, nel registro, in un unico importo giornaliero Iva inclusa senza distinzione di aliquota, e il contribuente deve tenere distinte le vendite effettuate tramite emissione di fattura che devono invece essere annotate separatamente e distinte per aliquota.

La registrazione degli acquisti va invece effettuata normalmente distinguendo per aliquota ma avendo cura di separare gli acquisti di merci da ventilare, perché destinate al commercio al minuto, da quelli di altri beni e servizi e dei beni ammortizzabili.

Al termine di ciascun periodo di liquidazione, per effettuare la ventilazione, bisogna:

  • sommare l’ammontare degli acquisti di beni da ventilare, suddivisi per aliquota, effettuati nel periodo stesso, con l’ammontare di quelli dei periodi precedenti
  • stabilire il rapporto di composizione percentuale per ciascun gruppo di acquisti soggetti alle diverse aliquote: in tal modo va indicata per ogni aliquota l’incidenza in percentuale sul totale degli acquisti;
  • applicare le percentuali di composizione degli acquisti come sopra determinate, al totale dei corrispettivi registrati, determinandone, quindi, la ventilazione.

Poiché gli importi ottenuti per effetto della ventilazione sono comprensivi dell’imposta, ai fini della liquidazione occorre procedere allo scorporo dell’Iva in essi contenuta, mediante applicazione delle apposite percentuali e poi sommare l’Iva a debito sulle eventuali fatture emesse.

Un’ultima indicazione in merito al regime della ventilazione ci viene fornita dall’art. 36 D.P.R. nr. 633/1972 che prevede che, nel caso in cui vengano esercitate più attività e una preveda la procedura di ventilazione, è obbligatorio applicare la contabilità separata, con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione separata.

Tornando al quesito, è la stessa norma (fermo restando i requisiti sopra riportati) che consente (“possono“) ma non obbliga alla procedura di ventilazione dei corrispettivi. Pertanto, se il registratore di cassa è configurato in maniera tale da distinguere e certificare le cessioni dei beni e prodotti in ragione delle rispettive aliquote Iva, in tal caso è data la facoltà di procedere alla liquidazione ordinaria senza dover applicare la ventilazione dei corrispettivi.

Lascia un commento