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“Imposta di bollo”: chiarite le modalità di assolvimento all’interno del Mepa

Modalità di pagamento imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 321 del 25 luglio 2019, ha fornito i rilevanti chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dell’Imposta di bollo sui contratti pubblici e relativi allegati formati all’interno del Mepa.

Il soggetto istante ha fatto presente infatti che nella procedura di affidamento all’interno del Mepa di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, vengono “prodotti” numerosi documenti redatti in formato elettronico e firmati digitalmente che generalmente sono soggetti all’Imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al soggetto istante, ha richiamato l’art. 3, del Dpr. n. 642/1972, il quale prevede come modalità di assolvimento il contrassegno telematico o la modalità virtuale.

Il pagamento dell’Imposta in modo virtuale ex art. 15, del Dpr. n. 642/1972, prevede il pagamento di rate bimestrali sulla base dell’avviso liquidazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con successiva presentazione a consuntivo della Dichiarazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo ma soprattutto prevede una preventiva autorizzazione a tempo indeterminato rilasciata dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che ha intenzione di assolvere l’Imposta di bollo mediante contrassegno potrà comprovare l’assolvimento dell’Imposta dichiarando in un campo ad hoc del contratto il codice numerico a 14 cifre rilevabili sul contrassegno, sarà comunque necessario conservare il contrassegno telematico utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, si rammenta che non è possibile apporre “fisicamente” il contrassegno telematico su stampe cartacee di contratti stipulati all’interno del Mepa.

L’Agenzia non considera inoltre applicabile ai contratti Mepa la modalità di assolvimento virtuale prevista per i documenti informatici fiscalmente rilevanti previste dal Dm. 17 giugno 2014.

Per “documenti informatici fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione dell’Imposta di bollo si intendono libri e registri di cui all’art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972.

Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha concluso confermando quindi che sui contratti pubblici all’interno del “Mepa”, l’Imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico previa comunicazione del numero identificativo a 14 cifre oppure secondo la modalità virtuale ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/1972.

Da evidenziare come la Risposta n. 321 in commento fosse attesa da tempo in quanto gli interventi di prassi successivi alla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 sopra richiamata, non avevano chiarito quali fossero le modalità di assolvimento “riconosciute” su tali contratti, lasciando troppi margini di incertezza.

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