Whistleblowing: cos’è?
L’articolo analizza la disciplina del whistleblowing in Italia, approfondendo gli aspetti procedurali e le criticità applicative. Il whistleblowing è l’atto di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati nell’ambito lavorativo. La normativa italiana è stata aggiornata nel 2023 per recepire la Direttiva UE 2019/1937, estendendo la tutela a un maggior numero di soggetti e settori. Il documento illustra i canali di segnalazione interna ed esterna, le tutele per i segnalanti e le sanzioni per le ritorsioni. Vengono inoltre esaminate le questioni specifiche relative agli Ordini professionali e ai professionisti.
Quando è stato introdotto in Italia il whistleblowing?
Il whistleblowing è stato introdotto in Italia nel 2012, ma solo per il settore pubblico. La legge del 2017 ha esteso la disciplina al settore privato, includendo le segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Il recente D.lgs. 24/2023 ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione, includendo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. La normativa mira a prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva gestione, incentivando la segnalazione di illeciti.
Ambito soggettivo di applicazione del whistleblowing
La disciplina del whistleblowing si applica a una vasta gamma di soggetti, sia pubblici che privati. Nel settore pubblico, la normativa include le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico e i concessionari di pubblico servizio. Nel settore privato, la disciplina si applica alle imprese con almeno 50 dipendenti, a quelle che operano in settori sensibili (servizi finanziari, tutela ambientale, ecc.) e a quelle che hanno adottato il Modello 231, detto anche MOG (Modello di Organizzazione e Gestione).
Ambito oggettivo di applicazione del whistleblowing
La segnalazione può riguardare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231. Sono escluse le segnalazioni che attengono a interessi personali del segnalante o che sono già disciplinate da altre normative. La segnalazione deve essere circostanziata e basata su elementi di fatto precisi e concordanti.
Canali e modalità di segnalazione
Il D.lgs. 24/2023 prevede due canali di segnalazione: il canale interno, istituito presso l’ente pubblico o privato, e il canale esterno, gestito dall’ANAC. La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o orale. Il canale interno è gestito da un soggetto terzo e imparziale, mentre il canale esterno è attivato solo in determinate condizioni (assenza di canale interno, mancato riscontro, pericolo per il pubblico interesse).
Tutela e protezione del segnalante
Il Decreto prevede un sistema di tutele per il segnalante, tra cui:
- Tutela della riservatezza: l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.
- Protezione da ritorsioni: è vietato qualsiasi atto discriminatorio nei confronti del segnalante.
- Limitazione della responsabilità: il segnalante non è responsabile per la rivelazione di informazioni coperte da segreto.
- Misure di sostegno: il segnalante può accedere a informazioni e consulenze gratuite.
Sanzioni
Il Decreto prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di riservatezza e per le ritorsioni nei confronti del segnalante. Le sanzioni sono amministrative pecuniarie e possono arrivare fino a 50.000 euro.
Questioni particolari
Si discute, inoltre, se la disciplina del whistleblowing si applichi agli Ordini professionali e ai professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio. Si conclude che gli Ordini professionali dovrebbero adottare sistemi di segnalazione interni, mentre i professionisti non sono tenuti ad applicare la disciplina del whistleblowing, salvo che non siano dotati di un Modello 231.
Conclusioni
La disciplina del whistleblowing è uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva gestione. La normativa italiana è stata aggiornata nel 2023 per recepire la Direttiva UE 2019/1937, estendendo la tutela a un maggior numero di soggetti e settori. Il documento fornisce una panoramica completa della disciplina, illustrando gli aspetti procedurali e le criticità applicative. Si sottolinea l’importanza di garantire la riservatezza e la protezione dei segnalanti, al fine di incentivare la segnalazione di illeciti e promuovere la cultura della legalità.