La recente Riforma della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. nr. 14/2019 di conversione del D.L. nr. 155/2017) limita l’adozione degli strumenti di prevenzione della crisi solo alle società collettive.
Ma andiamo per ordine. L’art. 375 della Riforma recita:
“All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuita’ aziendale, nonche’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita’ aziendale»”
Dunque, l’obbligo di adottare un adeguato assetto aziendale, idoneo a rilevare tempestivamente i sintomi di crisi e/o la difficoltà nella continuità aziendale, è riservato solo all’imprenditore costituito in
“forma societaria o collettiva”
Perciò, il legislatore della riforma ha ritenuto che l’obbligo, rispetto a tale adeguato assetto organizzativo, prescinde dalle dimensioni organizzative ed economiche dell’imprenditore e dipende unicamente dalla forma collettiva o societaria dell’imprenditore stesso.
In sostanza, per la stessa azienda (dimensione, fatturato, debiti, rischi, eccetera), se è in forma societaria scatta l’obbligo all’assetto adeguato; se in forma individuale, non ne ha bisogno. E’ evidente che qualcosa non torna!
Eppure, il legislatore della riforma, ha lasciato invariato il co. 1 art. 2086 cod. civ. che recita:
“L’imprenditore e’ il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.”
Dunque, al primo comma si identifica genericamente l’imprenditore che a norma del precedente art. 2086 cod. civ. è:
“E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
Perciò, sarebbe stato sufficiente continuare a mantenere il generico riferimento all’imprenditore assumendo, così, l’obbligo dell’adeguato assetto organizzativo (art. 375 Riforma della crisi) a prescindere della veste giuridica e, al limite, ponderarlo alla sua dimensione economico-giuridica.
Pertanto, appare interessante comprendere le ragioni per le quali il legislatore della riforma abbia voluto circoscrive tale obbligo (fisiologico) alle sole società.