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Crisi d’Impresa: la Riforma discrimina sull’obbligo assetto!

La recente Riforma della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. nr. 14/2019 di conversione del D.L. nr. 155/2017) limita l’adozione degli strumenti di prevenzione della crisi solo alle società collettive.

 

Ma andiamo per ordine. L’art. 375 della Riforma recita:

All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:

«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuita’ aziendale, nonche’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita’ aziendale»”

 

Dunque, l’obbligo di adottare un adeguato assetto aziendale, idoneo a rilevare tempestivamente i sintomi di crisi e/o la difficoltà nella continuità aziendale, è riservato solo all’imprenditore costituito in

“forma societaria o collettiva”

Perciò, il legislatore della riforma ha ritenuto che l’obbligo, rispetto a tale adeguato assetto organizzativo, prescinde dalle dimensioni organizzative ed economiche dell’imprenditore e dipende unicamente dalla forma collettiva o societaria dell’imprenditore stesso.

In sostanza, per la stessa azienda (dimensione, fatturato, debiti, rischi, eccetera), se è in forma societaria scatta l’obbligo all’assetto adeguato; se in forma individuale, non ne ha bisogno. E’ evidente che qualcosa non torna!

Eppure, il legislatore della riforma, ha lasciato invariato il co. 1 art. 2086 cod. civ. che recita:

“L’imprenditore e’ il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.”

 

Dunque, al primo comma si identifica genericamente l’imprenditore che a norma del precedente art. 2086 cod. civ. è:

“E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

Perciò, sarebbe stato sufficiente continuare a mantenere il generico riferimento all’imprenditore assumendo, così, l’obbligo dell’adeguato assetto organizzativo (art. 375 Riforma della crisi) a prescindere della veste giuridica e, al limite, ponderarlo alla sua dimensione economico-giuridica.

 

Pertanto, appare interessante comprendere le ragioni per le quali il legislatore della riforma abbia voluto circoscrive tale obbligo (fisiologico) alle sole società.

Ti daremo tutte le informazioni che ti servono!

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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