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Saldo e Stralcio socio SNC: negato ma si potrebbe …

Il saldo e stralcio per il socio di società di persone è negata. Eppure ne risponde in solido

 

Sono oramai in tanti che ci contattano chiedendoci perché non possono aderire al saldo e stralcio pur essendo soci illimitatamente e solidalmente responsabili di una società di persone (Snc o Sas).

I commi da 184 a 199 della Legge nr. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) consentono di definire con modalità agevolate (“saldo e stralcio”) i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il pagamento di una somma determinata in misura differenziata e graduale (dal 16% al 35%) secondo la condizione economica del debitore nonché delle somme spettanti all’agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

A chiarimento, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la recente circolare nr. 8 del 10 aprile 2019.

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Nel dettaglio, il comma 184 stabilisce che i debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione (ossia, Agenzia delle Entrate Riscossione – AdR) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il pagamento di una somma determinata sulla base della condizione economica del debitore (ossia, Indicatore di situazione economica equivalente – ISEE – sotto i 20.000 euro).

Considerato che il citato co. 184 si riferisce precipuamente ai debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione, non rientrano nella definizione agevolata le somme non ancora affidate all’agente della riscossione.

Soggetti beneficiari dell’agevolazione sono unicamente le persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica con riferimento ai debiti risultanti dalle proprie dichiarazioni annuali e dalla relativa attività di liquidazione.

E’ chiaro che sono escluse da definizione agevolata le imposte dovute a seguito di accertamento fiscale.

EREDE

Tuttavia, nel caso di erede del debitore, egli può comunque avvalersi del saldo e stralcio in quanto, subentrando nell’universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito del de cuius (al netto delle relative sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi ai sensi di legge).

Nell’ipotesi di più eredi, stante il vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l’accesso al saldo e stralcio da parte di uno degli eredi aventi i requisiti di legge potrà determinare l’estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri.

SOCIETA’ DI PERSONE

Diversamente, con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio e, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria, il socio-persona fisica non può avvalersi del saldo e stralcio in quanto il soggetto di imposta è la società. Ne discende, a parere dell’Agenzia delle Entrate, che il debito è escluso dall’ambito applicativo della definizione agevolata.

In sostanza, il socio-persona fisica potrà accedere unicamente per i debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza ai sensi del co. 1 art. 5 TUIR. Perciò, fuori i debiti propri della società per Iva, Irap, eccetera.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate si occupa genericamente di “società di persone” senza chiarire l’ipotesi delle società di persone estinte per le quali si attiva una forma di “successione” dei soci anche nei debiti tributari. Allo stesso modo della successione ereditaria trattata nella richiamata circolare nr. 8/2019.

SOLUZIONE POSSIBILE

A questo punto, mi sovviene una semplice osservazione: nel caso di successione ereditaria, gli eredi ne rispondono in solido (in quanto coobbligati) e possono, perciò, aderire al saldo e stralcio nonostante i debiti derivino da dichiarazioni fiscali altrui (de cuius).

Nel caso di “successione” nei debiti societari per effetto della medesima responsabilità illimitata e solidale degli stessi soci di società estinta, l’Agenzia delle Entrate non ritiene possibile l’adesione al saldo e stralcio.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione diversa ammettendo che, in caso di cessazione della società di persone, i soci ne rispondono personalmente pro-quota ad esclusione delle sanzioni che sono intrasmissibili come nel caso della successione ereditaria (tra le tante, Cass. sent. nr. 9672/18 del 19.04.2018).

A parere dello scrivente, in attesa di un intervento normativo che dia (almeno!) la possibilità anche ai soci di società di persone estinta di accedere al saldo e stralcio, si potrebbe tentare di presentare istanza di adesione consegnando i modello SA-ST secondo le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia di Riscossione.

Successivamente, avverso il prevedibile diniego all’istanza (da comunicarsi entro il 31 ottobre 2019), si valuterà di proporre ricorso tributario adducendo quanto quì osservato (per analogia, AE circ. 6 del 01/04/2019). Tuttavia, il diniego al saldo e stralcio implica, l’automatica adesione alla rottamazioneter.

Concludendo, appare tanto opportuno quanto giusto estendere il saldo e stralcio anche alle società di persone attive assumendo quale Isee di riferimento quello medio tra i soci.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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