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Saldo e stralcio, dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica

Saldo e stralcio

I commi da 184 a 199 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il pagamento di una somma determinata in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore nonché delle somme spettanti all’agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Nel dettaglio, i debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle relative attività di liquidazione, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il pagamento di una somma determinata sulla base della condizione economica del debitore.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono unicamente le persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica con riferimento ai debiti risultanti dalle proprie dichiarazioni annuali e dalla relativa attività di liquidazione. Può accadere che i debiti risultino imputabili alla persona fisica nella sua qualità di erede del contribuente debitore.

In tal caso l’erede può avvalersi dell’agevolazione in quanto, subentrando nell’universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito. Nell’ipotesi di più eredi, stante il vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l’accesso al saldo e stralcio da parte di uno degli eredi aventi i requisiti di legge potrà determinare l’estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri.

Diversamente, con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria, il socio-persona fisica non può avvalersi del saldo e stralcio in quanto il soggetto di imposta è la società e, pertanto, il debito è escluso dall’ambito applicativo della definizione agevolata. Il socio-persona fisica potrà comunque accedere all’agevolazione con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni comprensive anche del reddito di partecipazione imputato.

Il comma 185 consente di definire con modalità agevolate, sempre in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i carichi derivanti dall’omesso versamento di determinati contributi previdenziali, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Agli effetti della nuova disciplina di definizione dei debiti tributari in esame vengono distinte due ipotesi di “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” in cui deve versare la persona fisica che voglia avvalersi dell’istituto definitorio.

In particolare:

  • l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000
  • versano comunque (indipendentemente dall’indicatore ISEE) in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento.

A seconda che ricorra una ovvero l’altra delle due situazioni di grave e comprovata difficoltà economica, diverse sono le modalità di calcolo delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata.

1. Per i soggetti che si trovano nella situazione di “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” ancorata all’indicatore ISEE, i debiti tributari normativamente individuati possono essere estinti senza corrispondere:

  • le sanzioni comprese in tali carichi,
  • gli interessi di mora
  • le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali

e versando:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  1.  al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500
  2.  al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500
  3. al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore ad euro 20.000

le somme maturate a favore dell’agente della riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Per i soggetti che versano in situazione di “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” per cui è stata aperta una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, i debiti tributari normativamente individuati possono essere estinti versando:

  • le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al 10 %
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente nel proprio sito internet istituzionale, nella quale lo stesso debitore attesta la presenza della “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” (correlata all’ISEE o, diversamente, all’apertura di una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento) e indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dalla norma.

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così ripartite:

– il 35 % con scadenza il 30 novembre 2019
– il 20 %con scadenza il 31 marzo 2020
– il 15 % con scadenza il 31 luglio 2020
– il 15 % con scadenza il 31 marzo 2021
– il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 % annuo e non si applicano le disposizioni che disciplinano in via generale la rateazione dei debiti tributari.

Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica, ove sussistenti, il difetto dei requisiti relativi alla “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli normativamente ammessi alla definizione agevolata e la conseguente impossibilità di estinguere il debito in base a tale disciplina.

Nei commi da 195 a 197 vengono disciplinati gli aspetti attinenti:

1. ai controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE : l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione ISEE nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi

2. alla procedura da seguire in caso di rilevamento di eventuali irregolarità o omissioni non costituenti falsità: in tal caso il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione

3. alle conseguenze in caso di mancata o tempestiva produzione da parte del debitore della documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati e in caso di irregolarità o omissioni costituenti falsità: in detta eventualità non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo, fermi restando gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

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