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INPS e socio di SRL: obbligo contributivo condizionato

Il socio di società a responsabilità limitata (SRL) ha l’obbligo di iscrizione nella gestione speciale INPS. Ma non per tutti

Lo svolgimento di un’attività d’impresa di natura artigianale o commerciale determina l’insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari, dell’obbligo dell’iscrizione alla gestione speciale di appartenenza (commercianti o artigiani) nonché al pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative.

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Per gli Artigiani ed i Commercianti, la contribuzione obbligatoria concerne:

  • l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS)
  • la maternità

 

Quanto agli operatori del settore terziario (ossia, commercio e servizi), l’obbligo di iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali di cui all’art. 34, Legge nr. 88/1989 sussiste alle seguenti condizioni:

  • siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado;
  • abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (requisito non richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita né per i soci di società a responsabilità limitata);
  • partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • siano in possesso delle licenze o autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
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Nel caso in cui l’attività commerciale sia svolta in forma societaria, sono iscrivibili all’assicurazione, purché in possesso dei requisiti sopra specificati:

  • i soci di società in nome collettivo (SNC),  soci accomandatari di società in accomandita semplice (SAS) e i loro familiari coadiutori, purché la partecipazione al lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitualità;
  • i soci di società di fatto;
  • i soci accomandanti delle società in accomandita semplice che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e svolgano effettivamente l’attività istituzionale della società in modo abituale e prevalente;
  • i soci di società a responsabilità limitata che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all’attività dell’azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro.

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PREVIDENZIALE

La normativa di riferimento è la seguente:

  • art. 3-bis del D.L. nr. 384/92, convertito in legge n.438/92, per il quale “…l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono“;
  • art. 1, co. 202, 203, Legge nr. 662/1996: (…) ”L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (…) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza…

 

Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali:

  1. la condizione essenziale per far scattare l’obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, sia quello della “partecipazione personale al lavoro aziendale“;
  2. per determinare il reddito imponibile, il criterio è quello fiscale dovendo fare riferimento agli artt. 44 e 54 del DPR n. 917/86, rispettivamente per quanto attiene ai redditi di capitale e d’impresa.

 

L’INPS, con circolare nr. 102/03, successivamente confermata con diversi interventi (es. circolare nr. 84/11), puntualizza che il reddito imponibile del socio derivi dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

Tutto ciò indipendentemente dal requisito oggettivo sulla natura “terziaria” dell’attività e soggettiva della “prestazione dell’attività lavorativa”.

Questa interpretazione ha comportato l’estensione della base imponibile che, secondo l’Istituto, deve ricomprendere anche gli eventuali redditi di capitale derivanti da partecipazioni societarie.

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I REDDITI DA SOLO CAPITALE SONO ESCLUSI

Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).

In sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di SRL, esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di assimilazione previsto dalla circolare INPS.

 

IN SINTESI

La qualità di socio di società è obbligato all’iscrizione ad una delle gestioni speciali INPS (commercianti o artigiani) solo nei seguenti casi:

  •  socio di società in nome collettivo (SNC)
  • socio accomandatario di socio di società in accomandita semplice (SAS)
  • socio accomandante (di SAS) parente del socio accomandatario a condizione che svolga attività continuativa e prevalente per la società
  • socio di società a responsabilità limitata (SRL) qualora svolge anche attività continuativa e prevalente all’interno della società
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SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla copertura previdenziale obbligatoria INPS:

  • socio di capitale (SRL) che non presta lavoro all’interno della società
  • socio che ha ulteriore copertura previdenziale (es. lavoro subordinato a tempo indeterminato)
  • socio già iscritto ad una delle gestioni speciali INPS. In tal caso, ai fini del calcolo della base contributiva, il reddito di partecipazione si cumula con il reddito di attività d’impresa.

Infine, la base imponibile previdenziale si calcola considerando il reddito pro-quota della società partecipata secondo il criterio di trasparenza: ossia, al momento della sua maturazione a prescindere dal momento effettivo di percezione.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione