Finalità
L’introduzione della “patente a punti” in edilizia ha come obiettivo principale quello di migliorare la sicurezza nei cantieri. Questo sistema di crediti è progettato per incentivare le imprese e i lavoratori autonomi a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza sul lavoro. La normativa mira a ridurre gli incidenti nei cantieri, promuovendo una cultura della sicurezza e della prevenzione. Inoltre, si propone di qualificare ulteriormente le imprese e i lavoratori, premiando coloro che dimostrano un impegno costante nel mantenere alti standard di sicurezza.
Soggetti Interessati
I principali destinatari di questa normativa sono le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Le imprese edili, di qualsiasi dimensione, devono adeguarsi a queste nuove disposizioni per poter continuare a operare. Anche i lavoratori autonomi, che spesso lavorano come subappaltatori o in proprio, sono tenuti a rispettare le stesse regole. Questo approccio inclusivo garantisce che tutti i soggetti coinvolti nei lavori edili siano responsabilizzati e contribuiscano alla sicurezza complessiva del cantiere.
Sono esclusi:
- le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore a III;
- coloro che effettuano solo forniture o prestazioni professionali (ingegneri, architetti, geometri, ecc.)
Obblighi
Per poter operare nei cantieri, le imprese e i lavoratori autonomi devono accumulare un certo numero di crediti. Questi crediti si ottengono attraverso la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza, nonché tramite il rispetto delle norme di sicurezza durante le attività lavorative. Le autorità competenti effettueranno controlli periodici per verificare il rispetto delle norme e l’accumulo dei crediti. In caso di violazioni, i crediti possono essere decurtati, mettendo a rischio la possibilità di continuare a operare.
I punti
Il livello minimo di punti per accedere in cantiere è 15, mentre il massimo è 100. I punti sono così matuati:
- 30 punti all’atto di registrazione
- 10 punti a seconda dell’anzianità di attività dell’impresa
- 20 punti che maturano per 2 punti ogni 2 anni di correttezza operativa
- 40 punti per attività, investimenti o formazione in ambito sicurezza
I punti, però, si possono perdere in ragione della gravità delle violazioni sulla sicurezza sul lavoro (Allegato I – D. Lgs. n. 81/2008) e, quando scendono sotto i 15, la patente è sospesa e nel frattempo è necessario recuperare la formazione e gli investimenti per la sicurezza.
Scadenze
La normativa è entrata in vigore il 1° ottobre 2024, dando alle imprese e ai lavoratori un periodo di adattamento per conformarsi alle nuove regole che decorrono dal prossimo 1° novembre.
Sanzioni
Le sanzioni previste per le violazioni delle norme di sicurezza sono severe e mirano a garantire il massimo rispetto delle regole. In caso di violazioni, i crediti accumulati possono essere decurtati, e se il numero di crediti scende sotto una certa soglia, l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno operare nei cantieri fino al ripristino dei crediti necessari. Inoltre, sono previste sanzioni pecuniarie per le violazioni gravi delle norme di sicurezza. Queste sanzioni possono variare in base alla gravità della violazione e al numero di infrazioni commesse. In particolare, nel caso di ispezioni sul cantiere, le sanzioni passano da:
- da 712 euro a 2.563 euro per il committente o il responsabile dei lavori
- pari al 10% dei lavori con un minimo di 6.000 euro per le imprese o lavoratori autonomi sprovvisti di patente (o con crediti inferiori a 15)
Autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva della Patente a Punti Edilizia
I soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione al registro imprese della camera di commercio
- adempimento degli obblighi fomrativi previsti per la sicurezza
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) quano preivsto
- regolarità nei versamenti previdenziali (DURC)
- regolarità nei versamenti fiscali (DURF) ma solo quano il canitere ha un valore complessivo superiore ai 200.000 euro;
- presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) quando previsto
Contenuto dell’Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva
Fino al 31 ottobre 2024 è possibile:
L’autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) deve contenere:
- iscrizione in camera di commercio
- possesso del certificato di regolarità contributiva (DURC)
- possesso del certificato di regolarità fiscale (DURF), quando necessario
Mentre, la dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000) può essere prodotta per:
- adempimento degli obblighi formativi riguardo la sicurezza
- possoesso del documento valutazione rischi (DVR), quando necessario
- nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)
Modalità di Presentazione
L’autocertificazione deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. Successivamente, deve essere inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa procedura è valida fino al 31 ottobre 2024, data entro la quale sarà obbligatorio presentare l’istanza per il rilascio della patente a crediti attraverso il portale online dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Conclusione
L’introduzione della “patente a punti” nel settore edilizio rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza e professionalità. Questo sistema non solo incentiva il rispetto delle norme di sicurezza, ma promuove anche una cultura della prevenzione e della formazione continua. Le imprese e i lavoratori autonomi sono chiamati a collaborare per creare un ambiente di lavoro più sicuro e qualificato, beneficiando così di un settore edilizio più efficiente e affidabile.