PREMESSA
Professionisti e lavoratori autonomi che hanno subìto un calo di fatturato lo scorso anno, possono presentare domanda entro il 30 settembre 2021 per l’ esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.
Dunque, possono presentare domanda coloro i quali sono iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome e sono inoltre in possesso di determinati requisiti di reddito.
Scopo di tale misura è sicuramente quello di incentivare la ripresa delle attività economiche in seguito alle conseguenze negative causate dall’emergenza Covid-19.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA?
Nel dettaglio, possono presentare domanda ed accedere quindi all’agevolazione i soggetti iscritti:
- alla Gestione Separata, che dichiarano redditi ai sensi del TUIR;
- alle Casse Professioni Autonome;
- alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): gestioni degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione Separata, come professionisti e altri operatori sanitari, già collocati in pensione;
- alle Casse Professioni Autonome, come professionisti, medici, infermieri e altri operatori, già collocati in pensione.
REQUISITI GENERALI
Oltre ad essere iscritti alle gestioni INPS per poter richiedere il beneficio, i soggetti sopra citati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere una posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e risultare iscritti alla Gestione previdenziale alla data del 1° Gennaio 2021;
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
- aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 €;
- essere in regola con il DURC, documento unico di regolarità contributiva.
L’importo dell’esonero ammonta nel limite massimo individuale di 3000 € su base annua, applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
Da precisare che restano esclusi da tale esonero i premi e i contributi dovuti all’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
ESONERO ISCRITTI GESTIONI SPECIALI AUTONOME ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI
Per gli iscritti a tale categoria, l’esonero ha ad oggetto i contributi di competenza dell’anno 2021, con scadenza quindi entro il 31/12/2021. Sono pertanto comprese la prima, la seconda e la terza rata della tariffazione 2021, se scadenti entro il 31/12/2021. In base a quanto detto, restano escluse le somme non di competenza del 2021 e con scadenza di versamento successiva al 31/12/2021.
ESONERO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Per i soggetti iscritti alla gestione separata, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%. Pertanto, il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato nel quadro RR sezione II del modello Redditi Persone Fisiche 2021, relativo all’anno 2020.
ESONERO ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE AUTONOMA DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI
Per tale categoria di soggetti, l’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno, con scadenza dei versamenti entro il 31/12/2021. Sono perciò comprese la prima, la seconda e la terza rata della suddetta tariffazione con scadenza entro il 31/12/2021.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di esonero contributivo va presentata in via telematica entro il 30 settembre 2021, attraverso distinti modelli resi disponibili per ogni Gestione INPS e accedendo al proprio Cassetto previdenziale presente sul sito internet dell’INPS.