CPB – Concordato preventivo biennale: adesione entro il 31 ottobre (con sanatoria)

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. n. 13/2024, permette alle imprese e ai lavoratori autonomi di concordare un reddito per le annualità 2024 e 2025 (per i soggetti in regime forfettario, l’accordo vale solo per il 2024). L’adesione è facoltativa e si esprime nella dichiarazione dei redditi per il 2023 (mod. REDDITI/24: quadro P ISA, ovvero sezione VI quadro LM per i soli forfettari).

In realtà, il reddito è calcolato e proposto dall’Agenzia delle Entrate perciò non è concordato. Inoltre, con le ultime comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate ha “forzato” l’adesione pena il rischio di accertamento fiscale.

Come detto, possono aderire al concordato preventivo biennale imprese e professionisti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA ex studi di settore) per il periodo d’imposta 2023, nonché i soggetti che hanno aderito al regime forfetario (L. 190/2014).

Ribandendo, per i soggetti ISA il concordato si applicherà sui periodi di imposta 2024 e 2025; mentre per i contribuenti in regime forfettari solo per il 2024.

Per entrambe le categorie di soggetti, l’accesso al concordato richiede l’assenza di debiti tributari e contributivi al 31/12/2023 complessivamente pari o superiori a 5.000 euro. Ai fini della soglia di debiti, non dovrebbero rientrare quelli già oggetto di rateazione.

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause ostative:

  • omessa presentazione anche di una sola dichiarazione fiscale (Redditi/Irap, Iva, 770), ove dovuta, per il triennio 2021-2023;
  • condanna (anche a seguito di patteggiamento con condanna di almeno 2 anni) per reati tributari, per falso in bilancio e/o per riciclaggio nel triennio 2021-2023;
  • sul 2023, l’attività d’impresa/lavoro autonomo ha conseguito redditi esenti/esclusi (in tutto o in parte) dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa/lavoro autonomo dichiarato;
  • nel 2024 la società è interessata da operazioni di fusione/scissione o conferimento/cessione d’azienda; per le società di persone/studi associati, si sono avute modifiche nella compagine sociale;
  • contribuenti forfettari: opera l’ulteriore causa di esclusione in caso di inizio dell’attività nel 2023. Inoltre, l’accesso è precluso per coloro che transitano nel 2024 dal regime ordinario/semplilficato a quello forfettario. Mentre è consentito il passaggio contrario (da forfettario 2023 a ordinario/semplificato 2024).

I contribuenti che aderiscono al CPB, si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) nei periodi di imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfettari). Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.

L’IVA è determinata e liquidata sulla base dei corrispettiv, delle fatture emesse e ricevute. Mentre, per il calcolo dei contributi previdenziali si può optare per il reddito effettivo realizzato qualora superiore a quello concordato.

I redditi concordati sono determinati in relazione alla sola “attività tipica” del contribuente. 

Eventuali componenti positivi/negativi di reddito “non tipici” conseguiti nei periodi oggetto di concordato dovranno essere sommati algebricamente al reddito proposto; nel dettaglio, si fa riferimento a:

  • reddito di lavoro autonomo: le plusvalenze e le minusvalenze; i redditi di partecipazione; corrispettivi per la cessione di clientela o di altri elementi immateriali
  • reddito d’impresa: le plusvalenze e le minusvalenze; le sopravvenienze (attive e passive); le perdite su crediti; i redditi di partecipazione ed i dividendi

Per quel che concerne, invece, le perdite fiscali, sono neutrali nell’ambito del concordato, nel senso che:

  • quelle pregresse: riducono ordinariamente il reddito concordato (fermo restando la dichiarazione di un reddito minimo di €. 2.000)
  • quelle dei periodi oggetti del concordato: sono ordinariamente riportabili ai periodi successivi.

L’accettazione della proposta di concordato comporta che, per i periodi oggetto di concordato:

  1. gli eventuali maggiori/minori redditi effettivi (o valore della produzione Irap effettivo) non assumono rilevanza per determinare Irpef, Ires/Irap e contributi previdenziali (per questi ultimi rimane possibile il calcolo sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato); ciò che rileva è il solo reddito concordato;
  2. è possibile assoggettare la parte di reddito d’impresa/lavoro autonomo concordato che eccede il corrispondente reddito dichiarato sul 2023 (rettificato dei componenti “non tipici”) ad una imposta sostitutiva “incrementale” di Irpef/Ires ed addizionali Irpef (non dell’Irap), applicando un’aliquota a secondo dell’indice ISA raggiunto:
    • del 10%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 8;
    • del 12%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
    • del 15%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa inferiore a 6.

Per i soggetti forfettari l’aliquota è pari a 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime cd. “start-up”.

Una volta che il contribuente ha aderito al CPB, è possibile che si verifichi:

  • la fuoriuscita dal concordato: con effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (es: 2025) lasciando inalterati gli effetti sull’eventuale periodo d’imposta precedente (il 2024; al contrario l’eventuale fuoriuscita dal 2024 implica la mancata applicazione del concordato anche sul 2025);
  • la decadenza dal concordato: implica la cessazione degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta (la causa verificatasi sul 2025 fa cessare il concordato anche sul 2024).
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario (nel 2024 o nel 2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023);
  • cessazione dell’attività in uno dei due periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025);
  • al 1/01/2024 (non anche al 1/01/2025) l’imprenditore/professionista fa ingresso nel regime forfetario;
  • la società è interessata da operazioni di fusione/scissione o conferimento/cessione d’azienda; per le società di persone/studi associati, si sono avute modifiche nella compagine sociale (si tratta della medesima situazione della causa di esclusione, estesa al 2° periodo concordatario, il 2025);
  • Il contribuente dichiara ricavi/compensi di ammontare superiore a:
    • euro 7.746.853 (limite stabilito per l’applicazione degli Isa maggiorato del 50%) per i soggetti Isa
    • euro 150.000 (limite di €. 100.000 maggiorato del 50%) per i contribuenti in regime forfetario.
  • accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di ricavi non dichiarati o di costi indeducibili per più del 30% dei ricavi dichiarati;
  • comunicazione infedele dei dati rilevanti nei mod. Isa 2023 tale da determinare un minor reddito (o valore della produzione Irap) oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • presentazione di una dichiarazione integrativa sul 2023 da cui scaturisce una diversa quantificazione del reddito (o del valore della produzione) oggetto del concordato;
  • verifica di una “causa di esclusione” o il “venir meno” dell’assenza di debiti tributari sotto la soglia di €. 5.000 (si può verificare solo per effetto del decorso degli interessi);
  • omesso versamento delle imposte dovute sul reddito concordato riscontrato a seguito dell’attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • omessa presentazione nel biennio anche di una sola dichiarazione fiscale (Redditi/Irap, Iva, 770), ove dovuta;
  • omessa/infedele trasmissione dei corrispettivi o manomissione del registratore telematico;
  • mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di accertamento.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte/contributi determinati sul reddito/valore della produzione concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Si può aderire alla proposta di concordato entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Con il D.L. nr. 113/2024 “decreto Omnibus”, al fine di incentivare l’adesione al CPB, per i solo soggetti ad ISA (quindi, esclusi i forfettari) è stata introdotta la sanatoria (“ravvedimento speciale”) per le annualità dal 2018 al 2022 anche qualora fosse in atto un accertamento senza ancora PVC/schema d’atto.

Il beneficio (facoltativo) della sanatoria scatta con l’adesione al CPB entro il prossimo 31 ottobre.

Salvo i casi di decadenza dal CPB, per le annualità 2018-2022, la sanatoria preclude gli accertamenti sintetico, analitico ed induttivo delle imposte fatta eccezione per quelli relativi all’IVA.

La sanatoria prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dal 10% al 15% per ciascun anno a seconda dell’indicatore ISA con un minimo di 1.000 euro per annualità.

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