L’ordinanza Cassazione n. 31641 del 04/12/2025 afferma che, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il tribunale deve svolgere un controllo di legalità sostanziale già in sede di ammissibilità, che va ben oltre la mera verifica formale della proposta e dei documenti allegati. Questo controllo investe anche l’attendibilità della relazione finale dell’esperto e la fattibilità non implausibile della soluzione proposta, in funzione di tutela del ceto creditorio e di prevenzione di usi distorti della procedura.
Contesto normativo e funzione dell’ordinanza
L’ordinanza si colloca nel quadro del concordato semplificato disciplinato dall’art. 25‑sexies CCII, quale esito possibile – e del tutto peculiare – della composizione negoziata, rivolto alla liquidazione del patrimonio del debitore senza voto dei creditori. Proprio per questo assetto, la Cassazione valorizza il ruolo del tribunale come presidio di legalità sostanziale a tutela dei creditori, i quali risultano strutturalmente “indeboliti” dalla mancanza di voto e dal ridotto spazio decisionale sulla proposta.
L’art. 25‑sexies, comma 3, CCII attribuisce al tribunale un vaglio di “ritualità” in sede di apertura del concordato semplificato, da esercitarsi alla luce della documentazione indicata dalla stessa norma in combinato disposto con l’art. 39 CCII. L’ordinanza 31641 chiarisce che tale giudizio di ritualità non può arrestarsi a un controllo cartolare, ma deve necessariamente trasformarsi in uno scrutinio di legalità sostanziale delle condizioni di accesso e della coerenza/attendibilità del materiale probatorio.
Controllo di legalità sostanziale: contenuto e limiti
Secondo la Cassazione, il controllo di legalità sostanziale comporta che il tribunale verifichi non solo l’esistenza formale delle attestazioni e dei documenti richiesti, ma anche la loro esaustività, attendibilità e ragionevolezza in rapporto ai presupposti di ammissibilità del concordato semplificato. In particolare, la valutazione si estende al rispetto delle condizioni di cui agli artt. 25‑sexies e 39 CCII, alla coerenza interna della proposta e alla congruità degli elementi informativi sui quali essa si fonda.
L’ordinanza ribadisce che una proposta assistita da relazione dell’esperto priva di adeguata motivazione, o la cui motivazione non trovi riscontro nella documentazione agli atti, deve considerarsi irrituale e quindi inammissibile. In tale prospettiva, il tribunale non si limita a una verifica “di checklist” sulla presenza dei documenti, ma entra nel merito del loro contenuto quanto basta per escludere ipotesi di manifesta inattendibilità, inconsistenza probatoria o palese inattuabilità del piano.
Ruolo della relazione finale dell’esperto ex art. 17 CCII
L’ordinanza individua nella relazione finale dell’esperto ex art. 17, comma 8, CCII uno snodo centrale del giudizio di ammissibilità. Il tribunale deve controllarne l’esaustività e l’attendibilità: ciò implica che le attestazioni contenute in tale relazione, specie in ordine alle trattative, alle soluzioni percorribili e agli effetti della proposta sui creditori, siano sufficientemente argomentate e supportate dalla documentazione prodotta.
Qualora la relazione si presenti meramente assertiva, stereotipata o priva di effettivo aggancio alla situazione aziendale e patrimoniale del debitore, il giudice è tenuto a negare l’accesso al concordato semplificato, qualificando la proposta come irrituale. In altri termini, la Cassazione consolida un modello nel quale l’esperto non è un semplice “passacarte”, ma un perito‑garante le cui valutazioni diventano oggetto di penetrante scrutinio giudiziale.
Fattibilità, non manifesta implausibilità e continuità giurisprudenziale
L’ordinanza richiama la nozione di controllo di fattibilità, già elaborata per il concordato preventivo e per gli istituti affini, sottolineando come la verifica di “non manifesta implausibilità” del piano rientri nel giudizio di legalità sostanziale. In coerenza con la giurisprudenza su concordato minore e liquidazione controllata (tra cui Cass. nn. 28574 e 28576/2025), il tribunale può sindacare tanto la fattibilità economica quanto – senza particolari limiti – la fattibilità giuridica del percorso proposto.
Viene richiamata, in chiave di continuità sistematica, la giurisprudenza formatasi sul concordato preventivo (Cass. SS.UU. 1521/2013, Cass. 5825/2018, 11423/2014, 3640/2025), che già aveva individuato un controllo giudiziale non ridotto alla mera regolarità formale della proposta. La Cassazione conferma inoltre che tale controllo sulla fattibilità può essere esercitato in ogni fase del procedimento, e non solo al momento dell’apertura, con ciò rafforzando il ruolo “dinamico” del giudice nella gestione della crisi.
Incidenza del correttivo-ter e poteri istruttori del tribunale
L’ordinanza si pone in linea con le modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024 (“correttivo‑ter”), che consente al tribunale di assegnare un termine, non superiore a 15 giorni, per integrazioni, modifiche e produzione di nuovi documenti. Pur trattandosi di disposizione non applicabile ratione temporis al caso esaminato, i giudici ne valorizzano la ratio, osservando come l’apertura a un’appendice documentale presupponga necessariamente un vaglio di contenuto e non solo formale.
Se il controllo dovesse limitarsi alla mera constatazione dell’esistenza dei documenti, la possibilità di richiedere integrazioni e modifiche perderebbe di senso, venendo meno la funzione di affinamento e correzione delle lacune sostanziali della proposta. L’ordinanza, quindi, legittima e incentiva un uso “forte” dei poteri istruttori del tribunale in sede di scrutinio iniziale, volto a recuperare, ove possibile, soluzioni praticabili senza sacrificare la tutela del ceto creditorio.
Esigenza di un «vaglio forte» e prevenzione di abusi
Uno dei passaggi più significativi della pronuncia è il riferimento all’esigenza di un “vaglio forte” da parte del tribunale già nella fase di avvio della procedura di concordato semplificato. Tale esigenza è giustificata dalla struttura stessa dell’istituto, che, eliminando il voto dei creditori, accresce il rischio di utilizzi strumentali della composizione negoziata e della soluzione liquidatoria successiva come mero schermo per beneficiare delle protezioni procedurali.
La Cassazione sottolinea che un controllo penetrante è funzionale a evitare che il debitore si avvalga della composizione negoziata e del concordato semplificato solo per beneficiare della sospensione delle azioni esecutive e di altri vantaggi, senza un vero progetto di soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori. In quest’ottica, il giudizio di ammissibilità si trasforma in un filtro sostanziale contro operazioni abusive o meramente dilatorie, rafforzando la funzione selettiva del tribunale nella fase iniziale.
Rilievo sistematico per le procedure concorsuali
L’ordinanza 31641 conferma la riconduzione del concordato semplificato nell’alveo delle procedure concorsuali, richiamando al riguardo anche precedente giurisprudenza di legittimità (cassazione sul concordato semplificato e sulla natura concorsuale della procedura). Il controllo di legalità sostanziale viene così inquadrato in una tendenza generale del CCII a privilegiare l’effettività delle tutele rispetto a letture minimali dei poteri giudiziali.
Per gli operatori, la pronuncia impone un innalzamento qualitativo nella costruzione delle proposte e nella redazione delle relazioni finali dell’esperto, che devono essere strutturate, documentate e difendibili già in ottica di un possibile sindacato penetrante del tribunale. Allo stesso tempo, offre ai giudici un solido ancoraggio per esercitare un controllo incisivo su merito e fattibilità delle soluzioni di crisi, entro i confini della legalità sostanziale e nel rispetto del principio di economia processuale.





