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Startup innovative: niente più aggiornamento dati

Le startup innovative non devono più aggiornare le informazioni presenti al Registro Imprese

(versione aggiornata)

In base al co. 14 art. 25 D.L. nr. 179/2012 (convertito in Legge nr. 221/2012) e MiSE circolare nr. 3672/C del 29 agosto 2014, le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro imprese della Camera di Commercio devono aggiornare le informazioni fornite in sede di prima iscrizione con la seguente tempistica:

  • il primo aggiornamento venga effettuato entro 6 mesi dall’ iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • il secondo aggiornamento venga effettuato entro il 30 giugno o il 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall’anno dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • dal terzo aggiornamento l’adempimento debba essere presentato entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno.

Sanzioni:

  • € 68,66 per ogni legale rappresentante, più spese di notifica verbale (dal 1° al 30° giorno di ritardo)
  • € 206,00 per ogni legale rappresentante, più spese di notifica verbale (dal 31° giorno di ritardo)

Tale adempimento ha causato non poche perplessità considerato che le stesse startup innovative sono tenute anche alla dichiarazione di mantenimento dei requisiti in sede di deposito del bilancio annuale (co. 15 art. 25 D.L. nr. 179/2012).

Tuttavia, a seguito dell’abrogazione del co. 14 dell’art. 25 del D.L. nr. 179/2012, operata dall’art. 3, co. 1-sexies, lett. a), del D.L. nr. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, dal 13/02/2019 l’aggiornamento delle informazioni non deve essere presentato al Registro delle imprese tramite Comunica.

Le informazioni di cui al co. 12 dovranno essere aggiornate (nuovo co. 17-bis art. 25), almeno una volta all’anno, in corrispondenza della conferma annuale dei requisiti (co. 15 art. 25), tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it (attualmente in corso di implementazione). Analoga previsione è stata introdotta dal co. 6 art. 4 D.L. nr. 3/2015 per le PMI innovative.

Riguardo al termine per la comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti, la novità consente alle startup innovative ed alle PMI innovative di attestare detti requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio ovvero entro il termine più lungo dei 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio in parola (nell’ipotesi di approvazione del bilancio entro 180 giorni (co. 2 art. 2364 cod. civ.).

Pertanto, per le startup innovative iscritte nella sezione speciale startup dal 14 agosto 2018 non sono più tenute ad aggiornare le informazioni accorpando tale obbligo con la dichiarazione di mantenimento dei requisiti che sarà presentata tramite il portale web dedicato, proprio, alla sezione delle startup innovative.

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Di recente, è intervenuto lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che, con la circolare nr. 3718/C del 16 aprile 2019, ha dapprima ribadito gli obblighi informativi riguardo ai termini di adempimento e poi le modalità di pubblicità (semplificata) secondo la nuova previsione ex art. 3 D.L. nr. 135/2018.

Si propone di seguito uno stralcio della circolare MiSE nr. 3718/C:

[…] gli adempimenti informativi previsti per le startup innovative, passano da tre a uno. A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è richiesto di aggiornare o confermare almeno una volta all’anno in corrispondenza dell’adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8. La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 , e quindi la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni  dall’approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l’ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi.
Alla presente circolare è allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, aggiornato con le dichiarazioni sull’ultima pagina dello stesso.
Si deve rilevare che il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del medesimo rappresenti condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. Peraltro il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti confermati con la ridetta dichiarazione di cui al comma 15. Analogamente la compilazione, nell’ambito della Comunicazione Unica per il deposito della dichiarazione relativa ai requisiti di startup innovativa, delle informazioni relative ai dati previsti dal comma 12 dell’art. 25, è condicio sine qua non per consentire all’Ufficio del Registro delle Imprese la dovuta istruttoria prevista dalla citata Circolare 3696/C.

Modalita’ di predisposizione dell’adempimento di Comunicazione Unica per gli aggiornamenti e conferme annuali al fine del mantenimento dell’iscrizione ( art. 25 c. 15 e 17-bis)
Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, la startup predispone l’adempimento per il Registro delle Imprese. L’aggiornamento o conferma delle informazioni va effettuato con il modello S2, in cui si deve indicare, nel riquadro.”32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica. La modalità è la medesima utilizzata relativamente all’iscrizione della startup innovativa.
È richiesta pertanto la compilazione, con le informazioni integrali, dei soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese. Nel medesimo riquadro 32 andrà sempre compilato il codice 036.

(DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:
“Aggiornamento in data…gg/mm/aaaa… delle informazioni di startup innovativa” al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese. In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, alla frase sopra riportata – “Aggiornamento in data…gg/mm/aaaa… delle informazioni di startup innovativa” – vanno aggiunte le parole: “Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”. In tal caso ovviamente non vanno compilati i codici da 028 a 034. La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con il medesimo modello S2 riquadro 32, cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge ( modello in allegato), in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificata con il codice documento D30.
Nel riquadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” andrà sempre compilato il codice 035 (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard: “Conferma in data…gg/mm/aaaa… del possesso dei requisiti di startup innovativa” al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese. Nel caso fossero variati i requisiti qualificanti la startup innovativa previsti dal comma 2 dell’art. 25, andranno compilati anche i corrispondenti codici tra 066-067-068, in accordo con quanto sottoscritto nel modello di dichiarazione di possesso dei requisiti.
La mancata presentazione dell’autocertificazione nei modi e nei termini indicati comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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