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ROTTAMAZIONE QUATER: PROROGATO AL 30 GIUGNO 2023 L’INVIO DELLE DOMANDE

PREMESSA

Come da comunicato n.68 del 21 aprile 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati prorogati i termini della Rottamazione Quater.

Di seguito le nuove scadenze:

  • posticipato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, inizialmente fissata al 30 aprile 2023 con la Legge di Bilancio 2023;
  • posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione Agevolata;
  • la scadenza della prima o unica rata originariamente fissata al 31 luglio 2023, slitta al 31 ottobre 2023.

Inoltre, in caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 2% annuo, sono dovuti a decorrere dal 1° novembre 2023 anziché dal 1° agosto 2023, come stabilito in precedenza.

COSA PREVEDE LA ROTTAMAZIONE QUATER?

La Rottamazione Quater (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022) è una misura che prevede la possibilità di estinguere i debiti col fisco superiori a 1000 euro iscritti a ruolo, cioè già notificati come cartelle esattoriali nel periodo 1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022.

Grazie a questa Definizione Agevolata, il contribuente potrà versare le somme dovute in un’unica soluzione oppure in 18 rate, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Anche in presenza di debiti riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolativa prevede che  non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

TERMINI PER PAGAMENTO UNICO O RATEIZZATO

In definitiva, è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive: le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Come detto in precedenza, il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 % annuo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

In caso di omesso o tardivo versamento superiore a cinque giorni, sia in caso di pagamento unico che rateizzato, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

COME PRESENTARE DOMANDA

E’ possibile presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica:

 

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