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Start up innovative: conferire lavoro anche per i professionisti

Anche nelle start-up innovative è possibile conferire solo prestazioni professionali al posto del solito denaro (work to equity)

 

Possiamo aiutarti a conferire la tua prestazione professionale nelle startup innovative (e nelle SRL ordinarie)

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti suscettibile di valutazione economica determinati nel contratto sociale (art. 2253 cod. civ.).

Inoltre, l’art. 2464 cod. civ. dispone che “Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.”

 

conferimenti sono le prestazioni alle quali si obbligano le parti del contratto di società e ne costituiscono uno degli elementi essenziali. Nelle società di persone, la valutazione dei conferimenti è rimessa alla volontà dei soci, i quali possono discrezionalmente sopravvalutare o sottovalutare il loro apporto.

Gli apporti dei soci svolgono la funzione di fornire gli strumenti per l’esercizio dell’attività sociale. Il conferimento costituisce il presupposto della partecipazione sociale: a seguito del conferimento il conferente acquisisce la qualifica di socio.

Tra i beni e i diritti che possono esseri oggetto di conferimenti si annoverano:

  1. denaro: che costituisce la principale tipologia di apporto dei soci;
  2. proprietà: il conferimento di beni in proprietà è previsto dall’art. 2254 del c.c., che ne disciplina il profilo della garanzia;
  3. crediti: possono essere oggetti di conferimento sia i crediti pecuniari che i crediti aventi ad oggetto prestazioni di opere o servizi;
  4. diritti di godimento reali o personali: possono essere oggetto di conferimento anche i diritti di godimento, come ad esempio l’usufrutto o l’uso di un bene, un diritto di locazione;
  5. contratti: è ammissibile il conferimento di un contratto, in cui la prestazione della controparte non sia ancora eseguita;
  6. l’opera: si ha il conferimento d’opera quando il socio si obbliga a svolgere una determinata attività manuale o intellettuale a favore della società;
  7.  l’azienda: può essere conferito anche il godimento o la proprietà dell’azienda o di un ramo della stessa.

 

Perciò, nelle società a responsabilità limitata (SRL), ma tanto vale anche per le società di persone, è possibile il conferimento (in conto capitale sottoscritto) di prestazioni lavorative purché assistite da idonea polizza fideiussoria ovvero fideiussione bancaria.

 

Arriviamo alla speciale normativa delle start-up innovativa riguardo al conferimento di prestazioni d’opera da parte dei soci, ovvero professionisti esterni.

Il work for equity permette alla start-up innovativa di remunerare una collaborazione esterna con azioni, quote e strumenti finanziari, in luogo (in tutto o in parte) del pagamento della prestazione, consentendo al fornitore di diventare socio oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della società.

Le prestazioni e i servizi remunerati mediante assegnazioni di tali strumenti finanziari godono di un regime fiscale di favore.

Il valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto percettore/apportante, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari (art. 27 co. 4 D.L. nr. 179/2012).

Ne consegue che il professionista (avvocato, notaio, commercialista, consulente informatico, ingegnere, ecc.)  è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito (e regolarmente fatturati), qualora, anziché ricevere in cambio un compenso in denaro, riceva una quota di partecipazione al capitale della società.

Ciò non vale invece per le prestazioni da lavoratore dipendente e per il collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.)

IMPORTANTE: Rientrano nel regime di favore anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare nell’ambito del lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.

 

La remunerazione oggetto del beneficio fiscale può consistere in:

  • azioni o quote della start-up innovativa (che possono anche avere diritti differenti da quelle in circolazione);
  • strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea della società.

Condizione essenziale per l’emissione di piani di work for equity è che lo statuto della start-up contenga previsioni che consentano di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi.

L’applicabilità del work for equity non è consentita alle società a responsabilità limitata semplificate, per le quali è prevista l’adozione di uno statuto standard (non derogabile), che non contempla tale previsione statutaria.

Sul piano formale, la start-up innovativa potrebbe regolare i termini e le condizioni del work for equity con uno specifico accordo da concludersi con il fornitore di servizi contenente, tra l’altro:

  • il dettaglio del tipo di opera o servizio da rendere;
  • gli eventuali obiettivi di performance da raggiungere;
  • le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Al fine di valorizzare economicamente le prestazioni d’opera o i servizi resi, le start-up innovative possono predisporre una perizia di stima, redatta da parte di un esperto nominato dalle parti.

 

Gli apporti di prestazioni e servizi resi a fronte di quote attribuite dalle start-up innovative costituite sotto forma di SRL con un aumento di capitale a pagamento devono essere garantiti da apposite polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie a carico dei soggetti che sono apportatori delle stesse analogamente a quanto avviene nelle SRL ordinarie.

Tali garanzie possono essere sostituite, qualora l’atto costitutivo lo preveda, dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Non è prevista nessuna limitazione alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti.

 

ASPETTO CONTABILE

Secondo l’OIC 28, è preferita la soluzione secondo cui la sottoscrizione delle quote di capitale è intesa tra i Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Annualmente, a fronte della prestazione erogata (a fronte della quale è emessa regolare fattura), si storna in proporzione la suddetta posta patrimoniale.

La fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) è annotata nella sezione Garanzie dei Conti d’ordine dello Stato Patrimoniale.

 

ASPETTI FISCALI

Sulle agevolazioni per l’investimento di capitali nelle startup innovative, abbiamo già scritto un precedente articolo.

Stando all’argomento del presente contributo, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento dell’effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Mentre, il bene o servizio fornito, apportato alla start-up innovativa (escluse le SRL ordinarie), deve essere assoggetto ad IVA in sede di emissione della relativa fattura (art. 27 co. 1-3 D.L. nr. 179/2012Agenzia Entrate circ. nr. 162014 punto 4).

A norma del co. 1 lett. b) art. 109 Tuir “[…] le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate …“. Pertanto, per la società beneficiaria (startup innovativa e SRL ordinaria), la prestazione è deducibile dal reddito della società solo al momento dell’ultimazione della prestazione. Nel frattempo, si rilevano le imposte anticipate per effetto dell’indeducibilità temporanea del costo.

Tuttavia, le plusvalenze realizzate nell’eventuale successiva cessione delle quote di partecipazione sono soggette alla medesima tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 Tuir).

 

Infine, a norma dell’art. 24 D.L. nr. 179/2012 (Agenzia Entrate circ. nr. 16/2014 punto 1.3.3) sono esenti da tassazione i redditi derivanti dall’assegnazione di quote o azioni della startup innovativa a favore degli amministratori, dipendenti e collaboratori (non professionisti).

Grazie alla collaborazione con primarie società di consulenza assicurativa e creditizia, possiamo assisterti per avere la tua polizza assicurativa o fideiussione bancaria per il tuo conferimento in Startup e, in generale, nelle SRL.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione