La startup innovativa beneficia di importanti deroghe alla disciplina ordinaria delle società. Con molte opportunità
Riduzione del capitale per le perdite
In caso di perdite del capitale sociale superiori ad 1/3, la società deve entro l’esercizio successivo ripianare la perdita riducendo il capitale in proporzione alle perdite accertate.
Nel caso in cui, invece, tali perdite siano tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale, occorre immediatamente ripianare la perdita sciogliendo la società.
Dette regole vengono attenuate per le startup innovative per le quali, in deroga al diritto societario ordinario, è previsto l’allungamento dei termini entro i quali la perdita va diminuita e l’allungamento dei termini per lo scioglimento della società.
Composizione e gestione della crisi da sovraindebitamento
Ancora, al fine di evitare/agevolare la gestione della crisi e consentirne il superamento in tempi rapidi, la norma sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge nr. 3/2012) prevede che alle startup non si applichino le procedure previste dalla legge fallimentare bensì la possibilità di un accordo con i creditori o la liquidazione del patrimonio.
In altre parole, le startup innovative, nel primo caso, potranno avanzare una proposta di pagamento parziale dei debiti – ad eccezione di quelli privilegiati, che devono essere pagati per intero.
Nel secondo caso, avranno la possibilità di richiedere la liquidazione di tutti i beni delle startup.
Il Fresh start
Nei casi sopra descritti, qualora venga rispettato l’accordo con i creditori, si ottiene la definitiva liberazione dei debiti non pagati e si potrà procedere alla cancellazione della startup dal registro delle imprese, senza avere i pesi del fallimento, ma restando liberi di poterne costituirne subito un’altra, cd. Fresh Start.
L’obbiettivo,infatti, indicato dal legislatore nella relazione illustrativa al D.L. nr. 179/2012 è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della startup in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge Fallimentare.
Strumenti di gestione delle quote: crowdfunding, stock option e work for equity
Anche per quanto attiene la gestione delle quote sociali si scorge una differenza dalla disciplina generale per le SRL ordinarie.
Le starup, infatti, possono determinare liberamente i diritti attribuiti ai singoli soci, sottoscrivere, acquistare o cedere quote di partecipazione, le quali possono anche essere oggetto di offerta al pubblico, anche attraverso piattaforme online (equity crowdfunding).
Nella consuetudine pratica, la startup pubblica sul sito internet della piattaforma di raccolta il suo progetto, l’indicazione della somma da raggiungere, il termine di durata entro il quale dovranno arrivare le offerte ed i compensi che verranno corrisposti ai potenziali investitori.
La disciplina del crowdfunding è prevista dall’art. 26, comma 5, del D.L. nr. 179/2012, le cui regole operative di raccolta pubblica di capitali sono contenute nel Regolamento Consob nr. 18592/2013, ed in vigore dal 27 luglio 2013.
In particolare, nel Regolamento è inserito il registro dei gestori dei portatili, che contiene specifiche indicazioni per ciascun gestore autorizzato ed una sezione con elementi informativi sui gestori di diritto che intendono svolgere tale attività.
work for equity o stock options
Le startup, inoltre, possono anche assegnare quote o strumenti finanziari ai dipendenti, collaboratori o consulenti.
Lo statuto dovrà indicare le modalità e le condizioni di emissione di tali0 strumenti finanziari, nonché i diritti che conferiscono e le sanzioni in caso di adempimento.
Questa disciplina, analizzata nella sua panoramica generale, fatta di norme agevolative e di deroghe alla disciplina ordinaria in tema societario, naturalmente trova sostegno e giustificazione nella ratio di incentivare e rendere più snella la nascita e la crescita di nuove realtà imprenditoriali ad alto potenziale tecnologico, che possano costituire il substrato di idee e innovazione di cui il Paese ha un incredibile bisogno.