Quali requisiti deve avere una startup innovativa?
Con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, nell’autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa (DL 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative.
L’art. 25, comma 2 del DL 179/2012, ne offre una definizione:
“… l’impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”.
La normativa prevede poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Proseguendo nell’esame della normativa, l’art. 25, comma 3 dispone che:
“le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”
Considerando le date di entrata in vigore del DL 179/2012 (20 ottobre 2012) e della legge 221/2012 (19 dicembre 2012), si precisa che la durata di applicazione della disciplina sulle startup innovative è regolata secondo il seguente schema:
Data di costituzione dell’impresa |
Durata massima di applicazione della disciplina |
Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012 |
4 anni (fino al 18 dicembre 2016) |
Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010 |
3 anni (fino al 18 dicembre 2015) |
Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009 |
2 anni (fino al 18 dicembre 2014) |
La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7). Tali valori sono stati fissati con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico (DM 21 febbraio 2013), recante “Requisiti relativi agli incubatori di startup innovative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013.
In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno, incluse molteplici agevolazioni fiscali, anche ai fini della costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro (artt. 26-31).
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali agevolazioni è che tali imprese siano iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese.
Si ricorda che la start-up innovativa che perde i requisiti (es. in seguito al decorso dei sessanta mesi dall’inizio dell’attività) viene cancellata dall’apposita sezione speciale.
Alla società start-up che pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme.
Per gestire il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa, per le imprese start-up che ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, hanno distribuito gli utili, si sono costituite su una piattaforma multilaterale di negoziazione o per altri motivi ma che comunque rispettano i requisiti di PMI innovativa, è disponibile il codice 070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA.
In questo modo l’impresa esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiede l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità assoluta, tutelando i benefici compatibili.
Nel testo dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa.