L’Impedito Controllo da parte degli amministratori: Analisi Normativa e Giurisprudenziale di un Illecito a Tutela della Trasparenza Societaria
La dinamica interna delle compagini societarie è spesso animata da un delicato equilibrio di poteri e diritti, in cui la trasparenza e l’accesso all’informazione rivestono un ruolo cruciale. I contrasti tra soci, specialmente in presenza di comportamenti opachi da parte degli amministratori, possono minare la fiducia e il corretto funzionamento della società.
In tale contesto, l’articolo 2625 del Codice Civile, rubricato “Impedito controllo“, si configura come norma fondamentale a tutela dei diritti di controllo spettanti ai soci e agli altri organi sociali. La sua ratio primaria risiede nella garanzia di un accesso trasparente alle informazioni societarie, al fine di prevenire abusi di potere da parte degli amministratori e tutelare gli interessi dei soci, in particolare quelli di minoranza, nonché dei creditori. La norma, inoltre, si interseca con le disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati societari.
Il Quadro Normativo: art. 2625 c.c. e D.Lgs. 231/2001
L’articolo 2625 del Codice Civile delinea una duplice ipotesi di illecito in caso di impedimento o ostacolo all’attività di controllo. Il primo comma prevede un illecito amministrativo qualora gli amministratori, occultando documenti o mediante altri artifici, impediscano o ostacolino l’esercizio dei diritti di controllo o ispezione riconosciuti ai soci o agli organi sociali. In questa fattispecie, per l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329, non è necessario che il comportamento scorretto abbia cagionato un danno; il semplice ostacolo ai diritti informativi è sufficiente a integrare la violazione.
Il secondo comma configura un’ipotesi di reato penale, punibile a querela della persona offesa, qualora dalla condotta di impedimento o ostacolo derivi un danno patrimoniale per i soci o per terzi. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno. È fondamentale sottolineare che la presenza di un danno patrimoniale, che deve essere dimostrato dal querelante, costituisce un elemento essenziale per la configurazione dell’illecito penale. Per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea, ovvero diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), la pena è raddoppiata.
Parallelamente, l’art. 25-ter D. Lgs. 231/2001, rubricato “Reati societari“, include tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi anche quello previsto dall’art. 2625, comma 2 del Codice Civile. Pertanto, qualora un reato di impedito controllo con danno patrimoniale sia commesso nell’interesse o a vantaggio della società da soggetti in posizione apicale (come gli amministratori) o da soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, l’ente può essere ritenuto responsabile amministrativamente. In caso di accertata responsabilità della società, è applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria, che può variare da un minimo di 51.646 euro a un massimo di 557.773 euro, importi aumentabili di un terzo qualora sia stato conseguito un profitto di rilevante entità a seguito della commissione del reato. La responsabilità amministrativa della società può configurarsi qualora l’impedito controllo si inserisca in un più ampio contesto di cattiva gestione o frode e si ravvisi una “colpa di organizzazione” dell’ente.
Soggetti Attivi e Condotte Illecite
Trattandosi di un reato proprio, i soggetti attivi del reato di impedito controllo sono tipicamente gli amministratori della società. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza non escludono che possano essere chiamati a rispondere del reato anche coloro che, pur non rivestendo la formale qualifica di amministratore, svolgano di fatto funzioni analoghe o abbiano la riconosciuta facoltà di esercitare poteri di controllo o gestione all’interno della compagine sociale.
Le condotte illecite devono caratterizzarsi per la “fraudolenza“, ovvero fondarsi su artifizi, raggiri o azioni specificamente finalizzate a negare l’accesso ai libri sociali, omettere di fornire le informazioni richieste, oppure fornire dati falsi o incompleti. A titolo esemplificativo, possono costituire condotte illecite:
- l’ingiustificato rifiuto di accesso ai documenti societari.
- la manipolazione dei dati contabili o sociali per ostacolare la comprensione della gestione societaria.
- la mancata convocazione di assemblee o l’ostruzionismo alla partecipazione dei soci alle stesse.
- il reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio la documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa.
- l’occultamento dei documenti richiesti o l’alterazione fraudolenta del contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari.
È importante sottolineare che, secondo una parte della dottrina, l’illecito può ritenersi insussistente solo in presenza di ostacoli facilmente superabili, tali da determinare un ritardo anche minimo delle attività di controllo, ovvero quando il comportamento ostruzionistico abbia a oggetto conoscenze che il soggetto controllore può ottenere in altro modo.
Le Sanzioni: Amministrative e Penali
Come anticipato, l’ordinamento prevede una duplice struttura sanzionatoria per l’illecito di impedito controllo.
- la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata in presenza di condotte fraudolente degli amministratori che impediscono o ostacolano l’esercizio dei diritti di controllo o ispezione riconosciuti ai soci o agli organi sociali. Per l’applicazione di tale sanzione, non è necessario il verificarsi di un danno patrimoniale; è sufficiente il semplice ostacolo ai diritti informativi.
- la sanzione penale, consistente nella reclusione fino ad un anno, si applica qualora l’impedimento o l’ostacolo abbiano provocato un danno patrimoniale ai soci o a terzi. In tal caso, l’azione penale si avvia a seguito di querela della persona offesa, la quale avrà l’onere di dimostrare che il danno subito è conseguenza diretta del comportamento assunto dagli amministratori. La Corte di Cassazione ha precisato che il reato di impedito controllo si perfeziona con il verificarsi dell’evento di danno, necessariamente successivo alla condotta di impedimento, e che il termine per la proposizione della querela decorre solo dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass. Pen., Sez. V, n. 11639/2012).
Infine, si rammenta la potenziale responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con l’applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie, qualora il reato di impedito controllo con danno patrimoniale sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
L’Apporto della Giurisprudenza di Legittimità
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito alla configurazione del reato di impedito controllo.
Con riferimento all’ipotesi di illecito amministrativo di cui all’art. 2625, comma 1 c.c., la Suprema Corte ha affermato che esso postula una condotta necessariamente attiva tesa ad intralciare le funzioni di controllo della regolarità della gestione. Il delitto si integra non solo nel caso di negazione dell’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma anche qualora l’amministratore ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari (Cass. Pen., Sez. VI, n. 47307/2016).
Un aspetto significativo evidenziato dalla giurisprudenza è che il reato di impedito controllo è integrato anche nel caso in cui la società sia dotata di un collegio sindacale. Il diritto all’ostensione della contabilità e degli altri libri sociali del socio non amministratore ha carattere inderogabile da parte dell’amministratore, anche in presenza dell’organo di controllo interno (Cass. Pen., Sez. VI, n. 47307/2016). Ciò si fonda sul disposto dell’art. 2476, comma 3 c.c. (riferibile alle S.r.l. ma applicabile per analogia anche ad altre forme societarie per quanto concerne il diritto di controllo dei soci), che non prevede limitazioni o condizioni all’esercizio del diritto di ispezione del socio ulteriori rispetto alla sua posizione di “socio che non partecipa all’amministrazione”. In altri termini, la presenza del collegio sindacale non esonera gli amministratori dai loro obblighi di trasparenza nei confronti dei soci.
Con riferimento all’ipotesi di reato penale di cui all’art. 2625, comma 2 c.c., la Cassazione ha chiarito che esso può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all’assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa (Cass. Pen., Sez. V, n. 13803/2019).
Il Diritto di Controllo dei Soci e i Limiti
L’articolo 2476, comma 2 del Codice Civile (specificamente riferito alle S.r.l. ma espressione di un principio generale), sancisce che i soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto è funzionale all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, consentendo ai soci di ispezionare la documentazione societaria e ottenere informazioni circa singoli atti gestori o la gestione societaria nel suo complesso.
Tuttavia, l’esercizio di tale diritto non deve tradursi in atteggiamenti ostruzionistici od opportunistici da parte dei soci, tendenti a intralciare le quotidiane attività operative della società o a creare speciose complicazioni agli amministratori. Inoltre, il diritto di accesso alle informazioni potrebbe essere negato qualora dovesse emergere che il socio esercita un’attività in concorrenza con la stessa società e l’accesso alle informazioni potrebbe essere funzionale ad acquisire notizie che potrebbero danneggiarla.
Responsabilità degli Amministratori e Misure Preventive
La responsabilità degli amministratori per il reato di impedito controllo si fonda prioritariamente sulla violazione degli obblighi di trasparenza e corretta gestione, essendo loro imposto il dovere di consentire ai soci e agli altri organi sociali l’esercizio dei diritti di controllo e accesso alle informazioni societarie, nei limiti posti dalla legge e dallo statuto sociale.
In caso di contestazione, gli amministratori possono difendersi dimostrando l’assenza di dolo o intenzionalità nella loro condotta, la mancanza di danni concreti derivanti dall’impedito controllo e l’osservanza dei limiti statutari o normativi nell’accesso alle informazioni societarie.
In conclusione, considerato il rischio di commissione del reato di impedito controllo e la potenziale irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie alla società qualora le sia riconosciuta una “colpa di organizzazione”, è fondamentale che le imprese adottino adeguate misure di prevenzione e contrasto.
Ciò include la definizione di idonei obblighi e divieti per i propri amministratori relativamente ai comportamenti da assumere, in generale, ma soprattutto nei confronti dei soci, garantendo un flusso informativo trasparente e tempestivo e facilitando l’accesso alla documentazione societaria nel pieno rispetto delle disposizioni normative e statutarie. Tali misure non solo tutelano i diritti dei soci e degli altri organi sociali, ma contribuiscono anche a creare un ambiente aziendale più sano e improntato alla fiducia, prevenendo potenziali contenziosi e danni reputazionali per la società.
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