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Terzo Settore: arriva l’impresa sociale

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Debutta l’impresa sociale in forma imprenditoriale

Ammettendo le imprese sociali tra gli enti del terzo settore deriva che anche le norme del Codice sono applicabili ove non derogate e in quanto compatibili (art. 3).

La qualifica di impresa sociale può essere assunta da tutti gli enti privati, sia gli enti di cui al Libro I del codice civile, sia le società a condizione che esercitino in via principale una attività imprenditoriale, in settori di attività ritenuti di particolare interesse generale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori e stakeholders.

Si attività in via principale si intende quella per la quale i relativi ricavi siano pari almeno al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Lavoro.

Non possono, viceversa, definirsi imprese sociali le società unipersonali, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui statuti limitino anche indirettamente l’erogazione di beni e servizi a favore di soci o associati né le fondazioni bancarie.

Le cooperative sociali (e i loro consorzi) sono imprese sociali di diritto, soggette alle disposizioni del decreto solo nel rispetto della normativa specifica loro applicabile, cioè la legge nr. 381/1991 e gli art. nr. 2511 e seguenti del cod. civ., sempre che siano con quest’ultima compatibili.

L’art. nr. 2 del decreto elenca le attività di impresa di interesse generale, ampliandole rispetto a quelle originarie e coordinandole con l’elenco contenuto nel Codice del Terzo Settore (CTS).

Ad eccezione infatti dell’attività di microcredito riservata alle sole imprese sociali, i restanti settori sono comuni a tutti gli Enti di Terzo Settore (ETS).

Da segnalare il venir meno del riferimento normativo ai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea)  per individuare gli interventi e le prestazioni in materia sanitaria.

Una formulazione più ampia degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L’introduzione delle attività di:

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario
  • cooperazione allo sviluppo
  • commercio equo e solidale
  • housing sociale
  • microcredito
  • editoria
  • agricoltura sociale
  • attività sportive dilettantistiche
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata e i servizi finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

 

E’ previsto che questo elenco possa essere aggiornato con decreto presidenziale su proposta del Lavoro di concerto con il MeF.

Si considera di interesse generale, indipendentemente dall’oggetto, l’attività di impresa nella quale sono occupati lavoratori svantaggiati o disabili in misura non inferiore al 30% dei lavoratori.

La novità introdotta consiste nell’aggiornamento e nell’ampliamento del concetto di soggetto con svantaggio nel quale rientrano adesso, tra gli altri, il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e le persone senza fissa dimora.

L’impresa sociale, qualunque sia la forma giuridica adottata, deve essere costituita con atto pubblico e iscritta entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori in apposita sezione del Registro delle imprese.

La denominazione o ragione sociale deve contenere l’indicazione di impresa sociale”.

L’art. nr. 12 del Codice del Terzo Settore richiede che la denominazione o ragione sociale contenga la definizione di Ente del Terzo Settore(Ets).

Deve ritenersi che la norma speciale deroghi quella generale e che pertanto sia sufficiente l’indicazione di impresa sociale.

Inoltre, questa forma va coordinata con quella prevista dall’art. nr. 49 del CTS secondo il quale gli enti di terzo settore devono iscriversi nel Registro unico tenuto dal Lavoro, diviso in sezioni, tra le quali una dedicata alle imprese sociali.

Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione