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Modello EAS: Modalità e Termini di presentazione

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Entro il 31 marzo gli enti associativi sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati. L’omissione comporta l’applicazione di sanzioni.

 

Si rammenta che le quote ed i contributi associativi nonché (per determinate attività) i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che tali enti trasmettano all’Agenzia delle Entrate, telematicamente e mediante un apposito modello (Modello Eas), i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

 

Il dubbio è se il modello Eas debba essere ripresentato ogni anno: l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli opportuni chiarimenti.

 

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

a) gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;

b) le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);

c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);

d) i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

e) le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;

f) gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

 

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate gli enti di seguito elencati:
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;

 

  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;

 

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);

 

  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;

 

  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

 

  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

 

  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

 

  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;

 

  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);

 

  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;

 

  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

 

 

Modalità e Scadenze per la comunicazione

Il modello Eas deve essere inviato, in via telematica (dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel) entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

 

Inoltre, il modello deve essere presentato nuovamente nel caso in cui intervengano modifiche dei dati precedentemente comunicati.

 

In tali circostanze, la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che NON costituisce modifica da comunicare la variazione degli aspetti quantitativi riferiti a:

  • ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20 del Modello EAS);

 

  • ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (punto 21 del Modello EAS);

 

  • ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (punto 33 del Modello EAS);

 

  • ammontare delle entrate complessive (punto 23 del Modello EAS);

 

  • numero degli associati (punto 24 del Modello EAS);

 

  • ammontare delle erogazioni liberali (punto 30 del Modello EAS);

 

  • ammontare dei contributi pubblici (punto 31 del Modello EAS).

 

In ultimo, nell’ipotesi in cui si verifichi la perdita dei requisiti qualificanti (art. 30 del D.Lgs. nr. 185/2008), il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

 

Infine, in caso di omessa o tardiva comunicazione, si può ricorrere all’istituto del ravvedimento pagando la sanzione ridotta di 250 euro con codice tributo 8114 utilizzando il modello di versamento F24. Purché il versamento sia effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (ossia, 16 giugno).

Pertanto, è possibile regolarizzare la posizione mediante la cosiddetta remissione in bonis (risoluzione nr. 110/E del 12 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate).

 

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione