Finanziamenti con Garanzie Pubbliche: L’Insidia della Concessione Abusiva di Credito e il Danno Erariale

concessione abusiva del credito

Introduzione: Il Delicato Equilibrio tra Sostegno e Diligenza

Il sistema economico, specie in periodi di crisi, si fonda su un delicato equilibrio tra la necessità di sostenere le imprese e la fondamentale esigenza di prudenza e diligenza nella concessione del credito. L’intervento dello Stato, attraverso garanzie pubbliche, ha amplificato sia le opportunità che i rischi in questo scenario. In qualità di operatori del diritto, è nostro dovere illuminare le zone d’ombra, in particolare quella della “concessione abusiva di credito” e delle sue gravi implicazioni, che possono estendersi fino al danno erariale. Questo articolo si propone di analizzare la disciplina applicabile ai finanziamenti bancari erogati in presenza di un’inadeguata analisi del merito creditizio del cliente, con particolare riguardo ai finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche.

  1. La Concessione Abusiva di Credito: Una Premessa Necessaria

Per “concessione abusiva di credito” si intende l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, in base a un’inadeguata valutazione del loro “merito creditizio”, non avrebbero dovuto riceverli. Questa pratica non è solo un errore di valutazione, ma una violazione delle regole di condotta del sistema creditizio. La disciplina bancaria impone agli istituti di credito una “vigilanza di natura informativa, regolamentare e ispettiva” basata sulla trasparenza e sulla sana e prudente gestione.

Le conseguenze sul piano civilistico sono significative: l’inadeguata valutazione del “merito creditizio” può condurre all’accertamento di una nullità o inefficacia degli atti finanziari. Le clausole contrattuali che escludano la responsabilità della banca per l’inadeguata valutazione del merito creditizio, ancorché diffuse, sono da considerarsi nulle in quanto violano il principio del “buon costume”. La Cassazione ha più volte ribadito che l’obbligo di diligenza professionale della banca, di cui all’art. 1176 c.c., impone un’adeguata valutazione del merito creditizio per prevenire il dissesto del soggetto finanziato o non aggravare quello esistente.

  1. Profili Penalistici: La Connessione con il Reato di Bancarotta

Il nesso tra la concessione abusiva di credito e i profili penalistici, in particolare il reato di bancarotta, è un aspetto di cruciale importanza. L’erogazione di finanziamenti a un soggetto in stato di crisi, senza una realistica prospettiva di risanamento, può configurare il concorso della banca nel reato di bancarotta. In tal caso, il “carattere abusivo” del credito concesso deriva dall’aver contribuito al “dissesto bancarotta” dell’impresa finanziata.

La giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui la banca è chiamata a rispondere quando la sua condotta negligente o inopportuna abbia aggravato il dissesto dell’impresa, o addirittura lo abbia causato.

  1. Il Fenomeno del “Mutuo Solutorio”

Un’ulteriore conseguenza della concessione abusiva si manifesta nel cosiddetto “mutuo solutorio”. Si tratta di un finanziamento concesso dalla banca, non tanto per sostenere l’attività dell’impresa, quanto per consentire il rimborso di precedenti esposizioni debitorie, spesso della stessa banca. La giurisprudenza ha chiarito che il mutuo solutorio è inefficace se la banca non recupera il proprio credito a causa della bancarotta del cliente. È fondamentale sottolineare che in questi contesti, la banca non potrà avvalersi delle garanzie pubbliche (es. MCC) qualora abbia contribuito al dissesto dell’impresa.

  1. Il Sostegno Bancario alle Imprese in Contesti di Crisi (Es. Crisi Pandemica) e le Garanzie Pubbliche

La legislazione di emergenza, come quella introdotta durante la crisi pandemica (D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020), ha previsto un accesso agevolato ai finanziamenti con garanzia pubblica. Tuttavia, tale sostegno, pur fondamentale, non ha esentato le banche dall’obbligo di un’adeguata valutazione del merito creditizio.

Il D.L. n. 23/2020, nell’art. 13, comma 1, lettera m), ha stabilito che la garanzia pubblica era ammissibile solo se l’impresa non rientrava, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle “imprese in difficoltà” o delle “inadempienze probabili”. Il finanziamento poteva essere negato solo in presenza di una crisi dichiaratamente irreversibile. Questo significa che, pur in un contesto di semplificazione, la banca doveva comunque svolgere una valutazione diligente per evitare di sostenere imprese la cui situazione era irrecuperabile.

La giurisprudenza ha chiarito che le garanzie pubbliche, come quelle del MCC o SACE, non escludono la disciplina della “concessione abusiva di credito”. Pertanto, la banca finanziatrice rimane responsabile di un’adeguata valutazione, anche quando il rischio di credito è mitigato dalla garanzia statale. La “non condivisibilità dell’orientamento” che escluderebbe l’obbligo di valutazione del merito creditizio da parte della banca in presenza di garanzia pubblica è stata più volte espressa.

  1. Il Danno Erariale: La Reclamabilità da Parte dello Stato

Quando un finanziamento assistito da garanzia pubblica si rivela una concessione abusiva di credito, emergono gravi implicazioni anche per le finanze pubbliche. In questi casi, lo Stato, rappresentato dalla Corte dei Conti, può esercitare un’azione di danno erariale. Il danno erariale si configura quando la condotta della banca, che ha erogato abusivamente il credito, porta all’escussione della garanzia pubblica senza che vi fosse una reale possibilità di recupero del credito da parte dell’impresa.

La giurisprudenza contabile ha sottolineato che la valutazione del “merito creditizio” è essenziale anche per l’operatività del sistema MCC/SACE, e la sua mancanza può tradursi in danno erariale. La Procura Contabile, infatti, interviene per accertare eventuali frodi o utilizzi distorti delle garanzie, quantificando il danno subito dallo Stato. L’ammontare del danno può essere significativo, arrivando anche a centinaia di migliaia di euro.

  1. Orientamenti Giurisprudenziali e Riflessioni Critiche

Le decisioni della Cassazione e della Corte dei Conti convergono nel ribadire che l’erogazione di credito con garanzie pubbliche non deve mai prescindere da una scrupolosa valutazione del merito creditizio. La banca non può esimersi da tale obbligo invocando la garanzia statale come scudo. L’orientamento prevalente ritiene che la “concessione abusiva” da parte della banca sia inscindibilmente legata a un “ricorso abusivo” da parte del cliente. Quest’ultimo, infatti, si configura quando l’imprenditore, pur essendo consapevole dello stato di insolvenza o di crisi irreversibile, richiede e ottiene finanziamenti con la finalità non di risanamento, ma di procrastinare il fallimento, aggravando così il dissesto.

Il sostegno finanziario in contesti di crisi, se non gestito con la dovuta diligenza, può alterare la “par condicio creditorum”, privilegiando alcuni creditori a scapito di altri, il che rappresenta un’ulteriore anomalia del sistema.

Conclusione: Un Monito alla Prudenza e alla Legalità

In conclusione, la gestione dei finanziamenti con garanzie pubbliche, pur rappresentando un pilastro del sostegno economico, è un terreno complesso che richiede la massima attenzione e competenza. La concessione abusiva di credito non è un mero tecnicismo, ma una condotta con profonde implicazioni civilistiche, penalistiche ed erariali.

Come professionisti del diritto, è imperativo rammentare che la presenza di una garanzia pubblica non esonera la banca dall’obbligo primario di valutare con diligenza il “merito creditizio” dell’impresa. Ignorare questo principio può comportare conseguenze gravissime, non solo per l’istituto di credito e l’impresa finanziata, ma anche per le casse dello Stato, attraverso la possibile insorgenza del danno erariale. La prudenza, la trasparenza e la rigorosa aderenza ai principi di legge e di sana gestione sono gli unici strumenti per navigare con sicurezza in questo mare di opportunità e di rischi.

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