Al momento stai visualizzando Startup innovativa: requisiti e modalità costitutiva

Startup innovativa: requisiti e modalità costitutiva

Le startup innovative nascono con il D.L. n. 179/2012 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’occupazione (sopratutto giovanile) nonché la crescita sostenibile.

 

L’art. 25, comma 2 del DL 179/2012 offre una definizione di startup innovativa:
… l’impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”.

 

Il comma 2 definisce anche i requisiti sostanziali affinché una società (Srl, soc. coop. a r.l.) possa qualificarsi come startup innovativa:

  • è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 5 anni

 

  • è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del DPR n.917/86, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia

 

  •  a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, non è superiore a 5 milioni di euro

 

  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili

 

  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

 

  • non è conseguenza di un’operazione straordinaria quale fusione, scissione societaria, ovvero di cessione di azienda o di ramo di azienda.

 

Inoltre, l’ex art. 25 comma 2 richiede che ci siano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, tale spesa è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società

 

  •  impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, dottorandi, ovvero laureati e che abbia svolto un dottorato per almeno tre anni. In alternativa, il requisito è soddisfatto con la presenza di almeno 2/3 di personale in possesso di laurea magistrale (D.M. n. 240/2004)

 

  • sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

 

 

Proseguendo nell’esame della normativa, l’art. 25, comma 3 dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative.

A tal fine, è comunque necessario depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

 

La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un successivo decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7).

 

In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro (es. possibilità di rinnovare i contratti a termine per 5 anni anziché 3 anni; possibilità di piani di incentivazione stock option e work for equity).

 

Si ricorda che la startup innovativa che perde i requisiti previsti dai commi 2 e 3 è cancellata dalla sezione speciale per transitare in quella ordinaria.

Ciò non toglie che, laddove ci fossero i requisiti di cui al D.L. n. 3/2015 (convertito con modificazioni in Legge n. 33/2015), la ex-startup innovativa possa essere iscritta nella sezione destinata alle PMI innovative.

 

Tanto la costituzione quanto l’iscrizione possono essere fatte direttamente online (startup.registroimprese.it), senza perciò dover ricorrere ad un notaio, disponendo:

  • firma digitale da ciascun socio
  • posta elettronica certificata della costituenda società
  • account Telemaco

Inoltre, a partire dal 22 giugno 2017, anche le pratiche di variazione dello statuto possono essere fatte ricorrendo alla procedura telematica.

 

Una volta terminata la compilazione online dell’atto costitutivo e dello statuto, si procede (sempre telematicamente) alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e, successivamente, all’iscrizione – temporanea – nella sezione ordinaria del registro delle imprese della CCIAA competente.

 

Il D.L. n.179/2012 prevede all’art. 25, commi 8 e 9:
Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

La sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8.”

 

Una volta riscontrati i requisiti formali (compresi quelli autocertificati), il registro delle imprese procede all’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative dove la società permane per un quinquennio salvo la perdita dei requisti che devono essere verificati con cadenza semestrale.

 

Per quanto riguarda, le agevolazioni camerali, le startup innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conservi lo status di startup innovativa (Circolare 16/E).

 

La società, infine, è tenuta al pagamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (309,87€ ovvero di 516,46€ in caso di capitale sociale superiore a 516.456,90€).

 

Ti invito a guardare il video del mio intervento al convegno “Idee innovative: strategie di tutela e di successo” svoltosi a Lecce il 24 giugno 2017 alla presenza di ingegneri e commercialisti. CLICCA QUI!

 

Scopri il nostro servizio di BUSINESS PLAN INNOVATIVO: è lo strumento indispensabile per valutare la serietà della tua idea innovativa nonché per accedere ai bandi di agevolazioni pubbliche per i quali puoi rivolgerti a noi.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione