Come utilizzare la procedura web per emettere scontrino elettronico
Gli scontrini e le ricevute fiscali ai quali siamo abituati da tanti anni dal 1° gennaio 2020 sono stati sostituiti dal nuovo scontrino elettronico. L’obbligo era entrato in vigore già dal 1° luglio scorso, ma solo per i commercianti ed esercenti con volume d’affari superiore a 400 mila euro.
Ora lo scontrino elettronico riguarderà senza eccezioni tutti coloro che devono documentare fiscalmente le cessioni di beni avvenute, o le prestazioni di servizi effettuate, dai bar ai negozi di vendita al dettaglio, fino agli artigiani come gli idraulici, elettricisti, ecc.
Per redigere lo scontrino è indispensabile un registratore di cassa. Ma quelli vecchi non funzioneranno più, a meno che non siano di un modello molto recente e già predisposti (caso raro).
In questi giorni, molti commercianti, artigiani e lavoratori autonomi si stanno preoccupando di come adeguarsi alla nuova modalità telematica. Se sei tra questi, ti starai chiedendo come fare, e soprattutto, per prima cosa se dovrai sostituire il tuo vecchio registratore di cassa o modificarlo per renderlo compatibile, oppure, se sei un artigiano che compilava solo ricevute fiscali, se dovrai acquistarne uno nuovo per la prima volta.
In tutti questi casi, devi sapere che non sei obbligato a farlo: c’è un’alternativa al registratore telematico, perfettamente valida dal punto di vista fiscale, e che puoi scegliere in piena libertà. Si tratta della procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La procedura web realizzata dall’Agenzia delle Entrate è gratuita ed è accessibile sul portale per tutti coloro che hanno un collegamento internet e le credenziali di accesso: si può entrare tramite Spid (il Sistema pubblico di identità digitale) o con Cns (la Carta nazionale dei servizi) ed anche con i classici sistemi Entratel e Fisconline di cui ormai quasi tutti i contribuenti – almeno quelli che sono titolari di partita Iva – sono o dovrebbero già essere dotati.
A questo punto, una volta entrati nel portale dell’Agenzia, bisognerà selezionare l’area “Fatture e corrispettivi“. Si entra così in una pagina che consente di compilare lo scontrino elettronico: per farlo, bisognerà inserire tutti i dati dell’operazione effettuata, dunque il prodotto, la quantità, il prezzo, l’aliquota Iva e l’importo pagato dal cliente. La procedura consente anche di inserire anche eventuali sconti e di inserire i corrispettivi non riscossi.
Per favorire l’uso della procedura e per velocizzare le operazioni ricorrenti (pensa alle prestazioni abituali o ai prodotti tipici e più venduti della tua attività), si può creare una rubrica di prodotti e di servizi in cui memorizzare le proprie descrizioni; al momento dell’utilizzo basterà selezionarle dalla lista precompilata, anziché doverle inserire nuovamente di volta in volta.
Un grosso vantaggio della procedura web è quello di essere disponibile anche da smartphone e da tablet: non è, dunque, necessario avere un computer fisso, ma si potrà utilizzare dal proprio telefono cellulare in qualsiasi località, purché ovviamente ci sia un collegamento ad internet attivo.
La procedura web richiede una connessione di rete che funzioni nel momento in cui si compila lo scontrino telematico ed emette il documento commerciale da consegnare al cliente.
Nel caso di problemi (come mancanza di connessione internet) si avranno 12 giorni di tempo.
La procedura Web per trasmettere i corrispettivi giornalieri è una “fase transitoria” per consentire agli operatori economici di dotarsi del registratore telematico in tempi più ampi ma, comunque, non oltre il 31.12.2019 ,per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e non oltre il 1° luglio 2020 per tutti gli altri soggetti.
La sanzione prevista nel caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri sono:
- la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).