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Lavoro occasionale e impresa

Sono disoccupato e svolgo saltuariamente attività tecnica di riparatore di macchine alimentari (affettatrici, tritacarne ecc.) e bilance elettroniche con un volume di guadagno che si aggira sui tremila euro anno, a quali obblighi fiscali sono tenuto?

 

Il fatturato annuo non discrimina il lavoro occasionale (esonero adempimenti) dal lavoro di impresa o autonomo o professionale (adempimenti contabili e fiscali).

L’art. 2082 del cod. civ. definisce imprenditore “chi che esercita professionalmente un’attività economia organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi”.

Pertanto, laddove sussistessero i requisiti di professionalità, economicità ed organizzazione, si identifica la qualifica di imprenditore per cui scattano tutti gli obblighi fiscali e contabili.

Se l’attività in oggetto è svolta sistematicamente ed autonomamente nel corso dell’anno, allora si parla di lavoro autonomo da cui scaturiscono redditi imponibili ai sensi dell’art. 53 del Tuir.

E prescindendo dal livello di utile anche perché l’art. 2082 del cod. civ. non presuppone il necessario conseguimento di un guadagno ma solo l’economicità nella gestione.

In tale circostanza, pertanto, è necessario aprire una posizione IVA ed iscrivere la ditta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli obblighi fiscali e contabili previsti dal regime compatibile.

Infine, in linea di principio, non può esserci prestazione di lavoro occasionale per gli iscritti agli albi professionali.

Tuttavia, l’occasionalità si può desumere per quelle specifiche attività non rientranti nelle competenze professionali tipiche come, ad esempio, le lezioni di letteratura da parte di un avvocato.

In tal caso, i compensi hanno natura di redditi diversi da dichiarare nel quadro RL.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione