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Regime forfettario: non è sostituto d’imposta

Come deve comportarsi un contribuente in regime forfettario che per errore versa le ritenute d’acconto sulle parcelle (pur essendone esonerato), trasmette la certificazione e compila il modello 770/2016? Tale comportamento può costituire causa di esclusione dal regime?

 

Per legge, i soggetti forfettari non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esonerati dai relativi adempimenti (invio certificazione unica e presentazione del modello 770), ai sensi dell’art. 1, co. 69, L. 190/2014.

 

In mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, non è dato sapere quale possa essere la decisione della stessa nei confronti di un contribuente che abbia effettuato un adempimento non dovuto.

 

L’ipotetica contestazione potrebbe essere riferita ad un eventuale comportamento concludente idoneo a manifestare la scelta del contribuente per il cambio di regime, pertanto a favore del regime ordinario.

 

Se questa situazione dovesse concretizzarsi, il contribuente dovrà essere in grado di dimostrare con prove tangibili che il comportamento tenuto non era indirizzato al cambio di regime ma alla permanenza nel regime forfettario.
A conferma di tale intenzione potrebbe esibire le fatture emesse senza esercitare la rivalsa o dimostrare la mancata detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione