Sono iscritto alla gestione INPS artigiani. Ho versato in ritardo la rata contributiva dei contributi fissi. Sono comunque in regola? Oppure mi saranno addebitate sanzioni e interessi?
I contribuenti iscritti alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti devono provvedere al versamento dei contributi previdenziali minimali in quattro rate uguali e con cadenza trimestrale le cui scadenze sono:
- I° rata entro il 16 maggio
- II° rata entro il 22 agosto
- III° rata entro il 16 novembre
- IV° rata entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo ovvero di sabato, il termine ultimo slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Dunque, in caso di tardivo versamento di tasse e imposte è possibile ricorrere al ravvedimento operoso: dalla formula “sprint” a quello “lunghissimo” con sanzioni che vanno dallo 0,1% al 5%.
Nel caso, invece, di omesso/insufficiente versamento dei contributi previdenziali non è ravvedibile, non è possibile ricorrere al ravvedimento spontaneo.
In particolare, l’INPS, in merito ai contributi omessi, versati in maniera insufficiente o in ritardo, procede inizialmente con l’invio di avvisi bonari (comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente).
Successivamente, se la posizione non viene regolarizzata nei termini indicati, si procede all’iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale.
Stesso trattamento per i contributi eccedenti il minimale e scaturenti dalla dichiarazione fiscale (mod. Unico/PF).
Anche in questi casi l’omesso/insufficiente versamento di saldo e acconto non è ravvedibile, di conseguenza si riceverà un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In definitiva, in relazione al caso di specie, il contribuente avendo versato in ritardo la II° rata e, trattandosi di contributi previdenziali, non può ricorrere al ravvedimento spontaneo.
Pertanto, dovrà solo attendere che siano irrogate sanzioni e interessi per il ritardato versamento e regolarizzare la posizione nelle modalità indicate nell’avviso che sarà trasmesso dall’Inps (per i contributi sul minimale annuale) ovvero dall’Agenzia delle Entrate (per i contributi eccedenti il minimale e scaturiti dalla dichiarazione dei redditi).