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Domicilio fiscale: la variazione ha effetto dopo 60 giorni

Per il fisco, la variazione del domicilio fiscale ha efficacia decorsi 60 giorni, ossia 30 giorni nell’ambito dello stesso comune

 

Così ha concluso la Corte suprema, con la sentenza nr. 23334 del 6 ottobre 2017, ove è stato altresì ricordato che, mentre il domicilio fiscale è predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi, l’indirizzo è invece il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell’ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge.

 

Il domicilio fiscale è una nozione esclusiva dell’ambito tributario e che assume una valenza essenziale, tra l’altro:

  • ai fini dell’individuazione dell’ufficio (che, ai sensi dell’art. 31 del DPR 600/1973, coincide con l’ufficio “nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”) cui spettano i poteri di accertamento e controllo stabiliti dalle norme tributarie

 

  • con riguardo al luogo della notificazione degli atti tributari, stante quanto stabilito dal successivo art. 60 co. 1 lettera c), dispone che “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”. Con specifico riguardo al secondo profilo, la Corte suprema ha costantemente ritenuto che la disciplina della notifica degli atti tributari, “ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria” (Cass. sen. nr. 6911/2017 e 23047/2016), si fonda “sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni… Tale disciplina è posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio” (Cass. sen. nr. 13739/2017, 12264/2017 e 27129/2016).

 

Nell’ambito della particolare disciplina della materia, l’art. 58, ultimo comma, del DPR nr. 600/1973, prevede che “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.

 

Accanto al domicilio fiscale viene poi in considerazione il concetto di indirizzo, luogo fisico in cui, nel comune di domicilio fiscale, il contribuente può essere concretamente reperito e in ordine alle cui variazioni e modificazioni l’art. 60 co. 3 del medesimo DPR nr. 600/1973 prevede, tra l’altro, che le stesse “hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…”.

 

La Cassazione, dunque, con la sen. 23334/17 afferma in modo inequivocabile che, ai fini della notifica degli atti tributari, l’ultrattività del precedente recapito e, di conseguenza, l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria delle relative variazioni e modificazioni vanno rapportate a un differente lasso temporale a seconda che l’interessato abbia mutato il domicilio fiscale (trasferendosi da un comune ad altro comune) oppure, nell’ambito di quest’ultimo, abbia semplicemente variato il luogo fisico in cui ha stabilito il proprio indirizzo.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione