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Accertamento TARSU ICI: termini e corretta notifica

E’ oramai consuetudine (poco felice) delle amministrazioni comunali di notificare gli avvisi di accertamento delle imposte locali (Ici/Imu, Tarsu/Tari, ecc.) nel mese di dicembre quale termine ultimo di decadenza quinquennale.

 

Ancora più delicato è il rilievo di validità della notifica stessa laddove dovesse concludersi nei primi giorni del successivo mese di gennaio (ovviamente, oltre il termine dei 5 anni).

 

Prima ancora di chiarire la validità temporale di una siffatta notifica di avviso di accertamento, rimane la diffusa perplessità sulle ragioni per le quali un’amministrazione comunale (ovvero soggetto delegato) debba attendere il giorno di S. Silvestro per spedire le fatidiche raccomandate postali: sarebbe sufficiente anticipare la spedizione alla vigilia di Natale per evitare annosi contenziosi che spesso giungono al copolinea della Suprema Corte.

 

A parte la personale (e banale) riflessione, innanzitutto la notifica di un avviso di accertamento può essere regolarmente effettuato attraverso:

  • ufficiale giudiziario
  • uffici delle Poste Italiane SpA quale servizio esclusivo di notificazione ammesso dalla legge

 

Inoltre, è necessario distinguere due concetti:

  • decadenza: ossia, termine entro il quale l’amministrazione può esercitare l’azione di accertamento
  • prescrizione: termine entro il quale si può rivendicare il pagamento di un tributo.

 

Il termine di decadenza, nella fase di accertamento, è previsto entro il 5° anno successivo all’anno per cui il tributo è dovuto. Ai fini del calcolo del termine non vale, dunque, l’anno in cui il pagamento doveva essere eseguito. Esempio: imposte del 2015 pagate nel 2016.

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Perciò, i tributi comunali sono rivendicabili (decadenza) entro 5 anni dall’anno in cui sono dovuti ovvero era dovuta la relativa dichiarazione. Ciò significa che il comune deve notificare il relativo avviso accertamento dei tributi omessi (parzialmente o per intero) entro il 31 dicembre del 5° anno successivo al periodo d’imposta di riferimento (art. 1 co. 161 Legge nr. 296/2006).

 

La questione della decadenza sorge riguardo al momento esatto di conclusione del processo di notificazione e con particolare riferimento alla:

  • data di spedizione della raccomandata da parte del comune
  • data di ricezione della raccomandata da parte del contribuente

 

L’avviso di accertamento, non essendo un atto processuale, ha natura ricettizia per cui si potrebbe ritenere che la notifica dello stesso si conclude nel momento in cui è consegnato al destinatario (contribuente) ovvero si ritiene consegnato per effetto “della compiuta giacenza” decorsi i 10 giorni dall’avviso di giacenza consegnato dal messo notificatore (postino) nel portalettere.

Interpretazione tanto logica quanto idonea a motivare la dovuta sollecitudine degli uffici tributi dei comuni nelle procedure di contestazione.

 

Sul punto, la Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha assunto una posizione chiara precisando che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”. (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. nr. 22320/2014).

 

La recente sentenza della Suprema Corte (sen. nr. 385 del 10/01/2017) ha rimandato alle sue precedenti posizioni chiarendo che il termine previsto dall’ex art. 1 co. 161 Legge nr. 296/2006 è un termine di decadenza per l’attività di accertamento a cui non produce effetti la natura ricettiza dell’atto impositivo.

 

Riguardo ai termini di prescrizione quinquennale di cui al co. 4 art. 2948 cod.civ., la Supremea Corte chiarisce che tale termine si applica ai pagamenti derivanti da una dichiarazione originaria (o successivamente variata) che non richiede alcun accertamento preventivo. E ciò non attiene al termine della decadenza (Cass. sen. 11497/13; sen. 20213/15; sen. 22248/15).

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Perciò, rimane che l’avviso di accertamento, spedito il 31 dicembre del 5° anno successivo e pervenuto al contribuente il 03 gennaio successivo, è regolarmente notificato.

 

Concludendo, considerato che si tratta comunque di atto ricettizio, sarebbe opportuno che le amministrazioni pubbliche anticipassero di qualche giorno le spedizioni delle raccomandate: in fondo, di giorni a disposizione ne hanno ben 1.825.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione