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Consumo di prodotti del proprio negozio

Per il consumo di prodotti del mio negozio, devo fare lo scontrino?

Può capitare che il titolare di impresa commerciale o artigiana utilizzi i beni e/o prodotti della propria attività per consumo personale o familiare (autoconsumo).
A rigor di logica, la merce consumata per fini estranei all’attività commerciale o artigianale implica una riduzione delle rimanenze finali di magazzino non giustificata da un aumento dei ricavi di vendita (fatto che lascerebbe inalterato l’impatto economico dell’autoconsumo), ovvero da una riduzione dei relativi costi di acquisto e/o produzione.

 

In sostanza, l’impresa si troverebbe a dichiarare un utile inferiore a causa della perdita di utilità espulsa dal ciclo commerciale dell’impresa stessa. Dunque, la tutela dell’utilità economica del ciclo aziendale induce a dover valorizzare (ossia, contabilizzare) tale utilità in quanto comunque fuoriuscita dall’impresa.

 

Dal punto di vista fiscale, l’art. 2 co. 2 nr. 5) del DPR nr. 633/72 dispone che “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
[…] 5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19; “.

Il successivo art. 6 co.2 lett. c) DPR nr. 633/72 secondo il quale: “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
[…] In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata: […] c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni.”

Dunque, eccezion fatta dell’ipotesi di mancata detrazione dell’IVA al momento dell’acquisto (art. 19 DPR nr. 633/72), la destinazione dei beni (o merci) aziendali a finalità diverse da quelle imprenditoriali è equiparata alla cessione imponibile IVA con i conseguenti obblighi di cui all’art. 21 DPR nr. 633/72 (ossia, emissione di autofattura, scontrino o ricevuta fiscale) da adempire al momento del prelievo dei beni stessi (ex art. 6 co. 2 lett. c).

Da ultimo, non si condivide la soluzione di emettere lo scontrino con l’annotazione di “corrispettivo non incassato” poiché, sebbene non materialmente incassato al momento del prelievo dei beni per uso personale, ciò non accadrà certamente in futuro come invece accade nel caso di un cliente.
Tale annotazione è utile, invece, nel caso di abbonamento di colazioni presso il bar solitamente frequentato.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione